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LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 8/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 31/12/9999
Testo in vigore dal: 31-5-2017
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti  all'estero  (AIRE)
sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno. 
  2.  Le  anagrafi  dei  comuni  sono  costituite  da  schedari   che
raccolgono le schede individuali e le schede  di  famiglia  eliminate
dall'anagrafe  della  popolazione   residente   in   dipendenza   del
trasferimento  permanente  all'estero  delle  persone  cui  esse   si
riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione
di atti di stato civile pervenuti dall'estero. 
  3. Gli ufficiali di  stato  civile  devono  comunicare  all'ufficio
d'anagrafe del proprio comune il contenuto  degli  atti  dello  stato
civile e delle relative annotazioni che si riferiscono  ai  cittadini
residenti all'estero. 
  4. L'anagrafe istituita presso il Ministero  dell'interno  contiene
dati desunti dalle anagrafi comunali e  dalle  dichiarazioni  rese  a
norma dell'articolo 6. 
  5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati
e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti e' nato nel
territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto. 
  6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di  Roma
comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il  contenuto  degli
atti  dello  stato  civile  e  delle  relative  annotazioni  che   si
riferiscono ai predetti cittadini. 
  7.  Apposita  annotazione  indica,  per  ogni   cittadino   incluso
nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso e'  iscritto  nelle
liste elettorali di un comune della Repubblica. 
  8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i
cittadini che si recano all'estero per cause di durata  limitata  non
superiore a dodici mesi. 
  9. Non sono altresi' iscritti nelle stesse anagrafi: 
    a) i cittadini  che  si  recano  all'estero  per  l'esercizio  di
occupazioni stagionali; ((5)) 
    b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e  le
persone con essi conviventi, i  quali  siano  stati  notificati  alle
autorita' locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961  e
del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. 
  10.  Il  supporto  tecnico  per   la   tenuta   e   l'aggiornamento
dell'anagrafe di cui al comma 4 e' costituito dal centro  elettronico
della Direzione centrale per i servizi elettorali. 
  11. Ad uno  o  piu'  funzionari  del  Ministero  dell'interno,  con
qualifica funzionale non inferiore alla settima,  sono  attribuiti  i
poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe. 
  12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo  sono  atti
pubblici. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 ha disposto (con l'art.  38,  comma
1) che "A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico  successivo
all'entrata in vigore del presente decreto legislativo,  all'articolo
1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo  la
parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «,  nonche'  dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati
fuori  ruolo  ed  inviati   all'estero   nell'ambito   di   attivita'
scolastiche fuori dal territorio nazionale»".