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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 9 settembre 1988, n. 440

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969 recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1988/10/18 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1988)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-10-1988
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata
dalla legge 8 marzo 1968, n. 399,  concernente  la  disciplina  della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 236 del  17  settembre  1969,  successivamente  modificato  con  i
decreti  sottoelencati,  recante l'elenco dei principi attivi ammessi
nella preparazione degli integratori medicati per mangimi,  destinati
alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e
indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di
impiego,  nonche' i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al
fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni  e  negli
altri prodotti di origine animale;
  Visti i decreti seguenti:
   25 febbraio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69/1970;
    5 marzo 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78/1970;
    2 febbraio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39/1971;
    2 ottobre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264/1971;
   16 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67/1972;
   10 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61/1973;
   10   settembre   1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
247/1974;
    9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149/1979;
   28 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 246/1979;
    3 aprile 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 136/1980;
    2 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278/1980;
    5 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75/1981;
   15   settembre   1981,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
260/1981;
   24 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153/1982;
    2 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245/1982;
   17 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22/1984;
   17 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156/1984;
   23 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353/1984;
   21 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2/1985;
    5 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91/1986;
   26  aprile  1988,  n.  157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113/1988.
  Considerato  che  puo'  essere esteso a talune categorie di animali
l'impiego, a particolari condizioni, del principio attivo del  gruppo
degli antiparassitari, denominato Febantel;
  Ritenuto  superfluo  l'invio,  alla  competente autorita' sanitaria
locale, di una copia della  prescrizione  veterinaria  richiesta  per
l'impiego  di  integratori  medicati e di mangimi integrati medicati,
destinati alla terapia degli animali familiari;
  Sentito  il  Consiglio  superiore di sanita' che ha espresso parere
favorevole;
  Sentita  altresi'  la  commissione  tecnica per i mangimi, prevista
dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, del pari, di
avviso favorevole;
  Visto  l'art.  6,  sub  c),  della  legge 22 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  4 agosto 1969, recante norme in materia di
principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati
per  mangimi  e  destinati  alla  terapia  di  alcune  malattie degli
animali,  e'  modificato  in  conformita'  all'allegato  al  presente
decreto.
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            -   Il  testo  aggiornato  della  legge  n.  281/1963  e'
          pubblicato in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.
          20. L'art. 1 di detta legge, qui richiamato, come si evince
          dal  testo  aggiornato,  e'  stato  di  recente  sostituito
          dall'art. 1 del D.P.R. n. 152/1988.
             -  La  lettera  c)  dell'art.  6 della legge n. 833/1978
          (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), prevede  la
          competenza  dello  Stato  per  le  funzioni  amministrative
          concernenti la produzione, la registrazione, la ricerca, la
          sperimentazione,  il commercio e l'informazione concernenti
          i  prodotti  chimici  usati  in   medicina,   i   preparati
          farmaceutici,   i   preparati   galenici,   le  specialita'
          medicinali, i vaccini,  gli  immunomodulatori  cellulari  e
          virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
          emoderivati, i presidi sanitari e  medico-chirurgici  ed  i
          prodotti assimilati anche per uso veterinario.
 
          Nota all'art. 1:
             L'allegato  al  D.M.  4  agosto  1969  elenca i principi
          attivi  ammessi  nella   preparazione   degli   integratori
          medicati per mangimi per la terapia di alcune malattie.