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LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-9-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               ART. 1. 
           (Gli organi del Governo Formula di giuramento) 
 
  1. Il Governo della  Repubblica  e'  composto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono  insieme  il
Consiglio dei ministri. 
  2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio  dei  ministri
e' da lui controfirmato, insieme ai  decreti  di  accettazione  delle
dimissioni del precedente Governo. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima  di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani  del  Presidente
della Repubblica con la seguente formula:  "Giuro  di  essere  fedele
alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi  e
di  esercitare  le  mie  funzioni  nell'interesse   esclusivo   della
nazione". 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi.