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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/08/1988
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Testo in vigore dal: 13-8-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  primo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dal predetta art. 107;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e per
gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  In  relazione  al disposto dei commi primo e terzo dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,
allorche'   l'avvenuta   iscrizione  di  alunni  possa  compromettere
l'efficienza della scuola, ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in quanto essi
non possiedono una adeguata conoscenza della lingua  di  insegnamento
prevista  per  la  scuola  di  frequenza,  tale da consentire loro di
seguire utilmente  l'insegnamento  nella  classe  di  iscrizione,  la
questione  viene  sottoposta  tra  il ventesimo ed il venticinquesimo
giorno dall'inizio dell'anno scolastico:
    a) nell'ambito della scuola materna, dall'insegnante con motivata
richiesta al comitato della scuola materna della relativa scuola, che
deve sentire il genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione;
    b) nell'ambito dell'istruzione primaria, secondaria ed artistica,
dal  direttore  o   preside   competente,   su   motivata   richiesta
dell'insegnante  o  del  consiglio  di  classe,  previa audizione del
genitore che ha esercitato il diritto  di  iscrizione  o  dell'alunno
maggiorenne, alla commissione paritetica di cui al comma 2.
  2.  La  commissione  paritetica  e'  composta  da  quattro  esperti
effettivi e due supplenti, di cui  due  effettivi  ed  uno  supplente
appartenenti  al  gruppo  linguistico italiano e due effettivi ed uno
supplente appartenenti al gruppo  linguistico  tedesco.  Gli  esperti
appartenenti  al  gruppo  linguistico  italiano  vengono nominati dal
sovrintendente scolastico; quelli appartenenti al gruppo  linguistico
tedesco dall'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole
in lingua tedesca. Le rispettive nomine avvengono  con  provvedimenti
disgiunti     del     sovrintendente    scolastico    rispettivamente
dell'intendente di cui sopra. La commissione rimane in carica per  la
durata di tre anni ed e' presieduta da uno degli esperti appartenente
al gruppo linguistico italiano, se si tratta di iscrizione  a  scuole
con   insegnamento  in  lingua  italiana,  e  da  uno  degli  esperti
appartenente  al  gruppo  linguistico  tedesco,  se  si   tratta   di
iscrizione  a  scuole  con insegnamento in lingua tedesca. In caso di
parita' di  voto,  al  presidente  della  commissione  e'  dato  voto
determinante.
  3.  I  provvedimenti motivati del comitato e della commissione sono
atti dovuti e devono essere adottati entro il termine  perentorio  di
dieci giorni.
  4.   Qualora  il  comitato  adotti  un  provvedimento  di  diniego,
l'iscrizione viene effettuata alla scuola materna  dell'altra  lingua
d'insegnamento,  anche  al  di fuori dei termini ordinari. Qualora la
commissione adotti un provvedimento di  diniego,  l'iscrizione  viene
effettuata  alla corrispondente classe della scuola dell'altra lingua
d'insegnamento, anche al di  fuori  dei  termini  ordinari.  In  modo
analogo  si  procede  se  il genitore che ha esercitato il diritto di
iscrizione o l'alunno  maggiorenne  riconosca  fondata  la  questione
sollevata.
  5.  Contro  il  provvedimento  di  diniego  del  comitato  o  della
commissione paritetica e' ammesso ricorso alla  autonoma  sezione  di
Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, ai sensi
dell'art.  19,  comma  terzo,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
                                  MACCANICO,  Ministro per gli affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1988
  Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 20
 
            AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare
          i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art. 107 del D P.R. n. 670/1972 e' il
          seguente:
             "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.
             In  seno  alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano".
          Nota all'art. 1:
             Il testo dell'art. 19 del D P.R. n. 670/1972 e dell'art.
          8 del D P.R.  n. 116/1973 e' il seguente:
             "Art.  19.  -  Nella provincia di Bolzano l'insegnamento
          delle scuole materne, elementari e secondarie e'  impartito
          nella  lingua  materna  italiana  o tedesca degli alunni da
          docenti per i  quali  tale  lingua  sia  ugualmente  quella
          materna.  Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda
          o dalla terza classe, secondo quanto  sara'  stabilito  con
          legge   provinciale   su  proposta  vincolante  del  gruppo
          linguistico  interessato,  e  in   quelle   secondarie   e'
          obbligatorio  l'insegnamento  della  seconda  lingua che e'
          impartito da docenti per i  quali  tale  lingua  e'  quella
          materna.
             La  lingua  ladina  e'  usata nelle scuole materne ed e'
          insegnata nelle scuole elementari delle  localita'  ladine.
          Tale   lingua   e'   altresi'   usata  quale  strumento  di
          insegnamento nelle scuole di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita'   stesse.   In   tali  scuole  l'insegnamento  e'
          impartito su base paritetica di ore e di esito  finale,  in
          italiano e tedesco.
             L'iscrizione  dell'anno  alle  scuole della provincia di
          Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di  chi  ne
          fa  le  veci.  Contro  il  diniego di iscrizione e' ammesso
          ricorso da parte del padre o di chi  ne  fa  le  veci  alla
          autonoma  sezione  di  Bolzano  del  tribunale regionale di
          giustizia amministrativa.
             Per  l'amministrazione della scuola in lingua italiana e
          per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella
          delle   localita'  ladine  di  cui  al  secondo  comma,  il
          Ministero della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere
          della    giunta   provinciale   di   Bolzano,   nomina   un
          sovrintendente scolastico.
             Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e
          secondarie in lingua  tedesca,  la  giunta  provinciale  di
          Bolzano,  sentito  il  parere  del Ministero della pubblica
          istruzione nomina un intendente scolastico,  su  una  terna
          formata  dai  rappresentanti del gruppo linguistico tedesco
          nel consiglio scolastico provinciale.
             Per  l'amministrazione  della  scuola  di cui al secondo
          comma del presente articolo, il  Ministero  della  pubblica
          istruzione  nomina  un  intendente scolastico, su una terna
          formata dai rappresentanti del  gruppo  linguistico  ladino
          nel consiglio scolastico provinciale.
             Il  Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa
          con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri  delle
          commissioni  per  gli esami di Stato nelle scuole in lingua
          tedesca.
             Al  fine  della  equipollenza  dei  diplomi  finali deve
          essere sentito il  parere  del  consiglio  superiore  della
          pubblica  istruzione  sui  programmi  di  insegnamento e di
          esame per le scuole della provincia di Bolzano.
             Il  personale  amministrativo  del  provveditorato  agli
          studi,  quello  amministrativo  delle  scuole   secondarie,
          nonche'   il  personale  amministrativo  degli  ispettorati
          scolastici  e  delle  direzioni   didattiche   passa   alle
          dipendenze  della provincia di Bolzano, restando addetto ai
          servizi della scuola  corrispondente  alla  propria  lingua
          materna.
             Ferma  restando  la dipendenza dallo Stato del personale
          insegnante, sono devoluti all'intendente per la  scuola  in
          lingua  tedesca  e a quello per la scuola di cui al secondo
          comma,  i  provvedimenti  in  materia   di   trasferimento,
          congedo,   aspettativa,  sanzioni  disciplinari  fino  alla
          sospensione per un  mese  dalla  qualifica  con  privazione
          dello  stipendio,  relativi  al  personale insegnante delle
          scuole di rispettiva competenza.
             Contro   i   provvedimenti   adottati  dagli  intendenti
          scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso
          al  Ministro  per  la pubblica istruzione che decide in via
          definitiva,   sentito   il   parere   del    sovrintendente
          scolastico.
             I  gruppi  linguistici  italiano,  tedesco e ladino sono
          rappresentati nei  consigli  provinciali  scolastico  e  di
          disciplina per i maestri.
             I   rappresentanti   degli   insegnanti   nel  consiglio
          scolastico provinciale sono designati,  mediante  elezione,
          dal  personale  insegnante  in  proporzione al numero degli
          insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei
          rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non
          inferiore a tre.
             Il  consiglio  scolastico,  oltre  a  svolgere i compiti
          previsti dalle leggi vigenti, esprime  parere  obbligatorio
          sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed
          orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
             Per   l'eventuale   istituzione   di   universita'   nel
          Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire  preventivamente
          il parere della regione e della provincia interessata".
             "Art.  8.  - Il diritto del padre o di chi ne fa le veci
          di decidere l'iscrizione nelle scuole  dei  diversi  gruppi
          linguistici  non  puo'  avere in alcun modo influenza sulla
          lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole".