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LEGGE 11 luglio 1988, n. 266

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI).

note: Entrata in vigore della legge: 14/07/1988
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Testo in vigore dal: 14-7-1988
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita'  del
personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato,
dell'Unione  italiana   delle   camere   di   commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura, dell'Azienda autonoma  di  assistenza  al
volo per il  traffico  aereo  generale  e  del  Registro  aeronautico
italiano (RAI), nonche', fino all'eventuale emanazione di  una  nuova
disciplina derivante anche  dall'approvazione  del  piano  energetico
nazionale, del Comitato  nazionale  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA),  continuano
ad essere regolati dai particolari ordinamenti previsti per  ciascuno
degli enti predetti. 
  2. Per l'Azienda autonoma di assistenza al  volo  rimane  fermo  il
disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo  1981,  n.  145,  che  viene  altresi'  esteso  al  Registro
aeronautico. Per l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  in
quanto ente pubblico economico, si continua ad applicare il  disposto
dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 
  3.  Le  delibere  che  disciplinano  lo  stato  giuridico   ed   il
trattamento  economico  di   attivita'   del   personale   dipendente
dell'Unioncamere e dell'ENEA sono  approvate  e  rese  esecutive  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  dei
Ministri vigilanti e di concerto  con  i  Ministri  per  la  funzione
pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del lavoro e della previdenza sociale. 
  4. In sede di approvazione delle delibere di  cui  al  comma  3  si
tiene  conto  dell'andamento  della  contrattazione  collettiva   nei
corrispondenti settori pubblici e privati, anche in riferimento  alle
linee di politica economica del Governo. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
             - Nel disposto dell'art.  30  del  D  P.R.  n.  145/1981
          (Ordinamento dell'Azienda autonoma di  assistenza  al  volo
          per il traffico aereo generale) si fa  rinvio  all'art.  29
          dello  stesso  decreto.   Si   ritiene   quindi   opportuno
          pubblicare qui di seguito entrambi gli articoli: 
             "Art. 29 (Materie riservate agli accordi  sindacali).  -
          Sono  disciplinate  con  i  procedimenti  e   gli   accordi
          contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie: 
              1) il regime retributivo di attivita'; 
              2) l'organizzazione interna degli uffici; 
              3) l'identificazione delle  qualifiche  funzionali,  in
          rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 
              4) i carichi di lavoro  e  le  altre  misure  volte  ad
          assicurare la efficienza degli uffici; 
              5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i
          procedimenti di rispetto; 
              6) il lavoro straordinario, le  ferie,  i  permessi,  i
          congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento; 
              7)  l'attuazione,   degli   istituti   concernenti   la
          formazione e l'addestramento professionale; 
              8) l'attuazione delle garanzie del personale; 
              9) i  criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del
          personale nel rispetto delle inamovibilita' previste  dalla
          legge; 
              10) i criteri per l'applicazione dei  principi  di  cui
          agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e  31,
          secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio
          1970, n. 300". 
             "Art. 30 (Procedimento per gli accordi sindacali). -  Le
          materie previste dal precedente art. 29  sono  disciplinate
          sulla  base  di  accordi  definiti  triennalmente  con   le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative su base nazionale. 
             Alle trattative  fra  il  consiglio  di  amministrazione
          dell'Azienda e le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          partecipano in veste di osservatori anche i  rappresentanti
          dei Ministeri dei trasporti e del tesoro. 
             L'ipotesi  di  accordo  raggiunta  e'  comunicata  entro
          quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro. 
             Entro lo  stesso  termine  le  organizzazioni  sindacali
          dissenzienti  dall'ipotesi  di  accordo   o   che   abbiano
          dichiarato  di  non  voler  partecipare  alle   trattative,
          possono trasmettere ai  Ministri  sopra  indicati  le  loro
          osservazioni  sulla   materia   dell'ipotesi   di   accordo
          sindacale. 
             Entro  i  successivi  trenta  giorni  il  Consiglio  dei
          Ministri approva la disciplina contenuta nella  ipotesi  di
          accordo o nega l'approvazione. 
             Entro il termine di sessanta giorni  dalla  approvazione
          dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  sono
          emanate le norme contenenti la  disciplina  prevista  negli
          accordi". 
             - Il testo dell'art. 24 della legge n.  559/1966  (Nuovo
          ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello  Stato)  e'  il
          seguente: 
             "Art. 24. - Entro dodici mesi dalla pubblicazione  nella
          presente legge sara' emanato  il  relativo  regolamento  di
          attuazione. 
             Entro il termine di sei  mesi  da  tale  emanazione,  il
          consiglio di amministrazione  sottoporra'  all'approvazione
          del Ministro per il tesoro: 
              1) il regolamento di servizio; 
              2) il regolamento del personale, il quale disciplinera'
          i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri
          dipendenti, in base al trattamento normativo e  retributivo
          previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i
          dirigenti di aziende industriali, per  i  dipendenti  dalle
          aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie,
          ed ai trattamenti integrativi aziendali. 
             Detto regolamento prevedera' la graduale estensione, nel
          corso di due anni dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge, al  personale  assunto  dopo  il  giugno  1955,  dei
          trattamenti aventi  carattere  di  generalita'  attualmente
          fruiti dal personale assunto precedentemente a  tale  data.
          La maggiore spesa  correlativa  non  potra'  incidere,  per
          ognuno dei due anni, sul  bilancio  dell'Istituto,  per  un
          importo superiore alla meta' dell'onere complessivo".