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MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 15 marzo 1988, n. 222

Criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1991)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  13-9-1988
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IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI

STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
quale prevede che alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali è riconosciuto un contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Vista la delibera CIPI 8 maggio 1986 relativa agli incentivi ad imprese meridionali fornitrici di servizi reali ai sensi del citato art. 12, comma 1;
Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986 con la quale, fra l'altro, sono state individuate le categorie di servizi reali rientranti nelle tipologie di servizi, destinati al sostegno delle attività produttive, indicate nella citata delibera CIPI 8 maggio 1986;
Vista la delibera CIPE 31 luglio 1986 con la quale sono state indicate le attività di supporto per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, ai fini dell'elevazione del contributo;

Attesa

la necessità di fissare i predetti criteri e modalità; Decreta:

Art. 1

Soggetti beneficiari


Il contributo per l'acquisizione dei servizi reali di cui all'art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e delle delibere CIPI 8 maggio e 16 luglio 1986 e CIPE 31 luglio 1986, indicate nelle premesse, emanate ai sensi dei commi 1 e 2 di tale articolo, è concedibile alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, nonché alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, che hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l'attività nei relativi territori.
Agli effetti del presente decreto si considerano piccole e medie imprese industriali le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti) non superiore a 50 miliardi di lire e con meno di 300 dipendenti, o di 200 dipendenti nel caso di imprese edili.
((Tali imprese devono operare rispettivamente nei settori di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986 o nel ramo delle industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia))
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Sono da considerare piccole e medie imprese commerciali quelle che impiegano complessivamente, anche al di fuori dei territori meridionali, un numero complessivo di addetti inferiore a 300.
Sono da considerare piccole e medie imprese turistiche quelle il cui valore del capitale investito non supera i 10 miliardi.
Sono da considerare piccole e medie imprese di servizi quelle che presentano un fatturato non superiore a 50 miliardi e impiegano non più di 100 addetti.
Il capitale investito è quello che risulta ad epoca immediatamente precedente la data di presentazione della domanda; il numero dei dipendenti è quello medio impiegato stabilmente, riscontrato nell'esercizio precedente la presentazione della domanda.
Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i limiti sopraindicati.
((I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se trattasi di imprese agricole, al Servizio dei contributi agricoli unificati, da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda))
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