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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 31 marzo 1988, n. 121

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 14 gennaio 1988, n. 15, recante disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica.

note: Entrata in vigore dell'atto: 16/04/1988
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vigente al 09/05/2024
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Testo in vigore dal:  16-4-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Constatato che a partire dal 25 luglio 1987 non sono stati segnalati in tutto il territorio nazionale focolai di afta epizootica e che pertanto non sussistono più motivi cautelari per il mantenimento del controllo veterinario prima dello spostamento degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina che si spostano dagli allevamenti situati nel territorio dell'unità sanitaria locale n. 16 di Modena della regione Emilia-Romagna;

Visto

il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 marzo 1988; Ordina:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, come sostituito dall'art. 1 della ordinanza ministeriale 14 gennaio 1988, n. 15, è abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione abrogata.

Nota all'art. 1:
Il testo dell'intero art. 12 dell'O.M. 27 giugno 1987, n. 288, come sostituito dall'art. 1 dell'O.M. 14 gennaio 1988, n. 15, è il seguente:
"Art. 12. - Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 5 novembre 1987, n. 465, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini da trasportare a mezzo ferroviario, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili con destinazione a regioni diverse da quelle in cui ha sede l'allevamento di provenienza, debbono essere sottoposti a preventiva visita veterinaria prima del carico.
La visita veterinaria per gli animali di cui al comma precedente deve essere integrata da un controllo sanitario sull'intero allevamento.
La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta alla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 allegato al vigente regolamento di polizia veterinaria, con l'indicazione dell'ora in cui sono stati espletati la visita veterinaria sugli animali da trasportare ed il controllo sanitario sull'intero allevamento.
Nel caso di partenza per destinazioni a regioni diverse da pubblici mercati la dichiarazione di cui al comma precedente è fatta dal veterinario responsabile del mercato limitatamente alle condizioni sanitarie dell'animale proveniente dal mercato medesimo.
Oltre alle indicazioni di cui sopra, il mod. 4 deve contenere anche tutti gli elementi utili per individuare l'allevamento di provenienza e gli animali trasportati.
L'attestazione sanitaria di cui al mod. 4 ha validità quarantotto ore a decorrere dall'ora nella quale sono stati attuati la visita veterinaria ed il controllo sanitario dell'allevamento.
Per quanto attiene ai bovini, ai bufalini, agli ovini ed ai caprini, lo spostamento degli stessi non sarà comunque consentito se gli animali da trasportare non risultino vaccinati nei confronti dell'afta epizootica in conformità delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987.
Qualora i suddetti animali abbiano superato i tre mesi di età e non risultino mai vaccinati lo spostamento è consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dall'ordinanza ministeriale di cui al comma precedente. Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione.
Una copia del predetto modello deve essere inviata al più tardi al momento della partenza degli animali, dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di provenienza a quello dell'unità sanitaria di destinazione.
La copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al momento dello scarico, al destinatario il quale deve provvedere, entro le ventiquattro ore successive, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.
Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso.
Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati.
A comprova dell'avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello, oltre alle altre indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo, devono essere riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione dell'ora dell'avvenuta disinfezione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per lo spostamento degli animali delle specie sopraindicate dagli allevamenti situati nel territorio della unità sanitaria locale n. 16 Modena della regione Emilia-Romagna sia che gli animali debbano essere trasportati nell'ambito territoriale della suddetta unità sanitaria locale della regione Emilia-Romagna o siano destinati ad altre regioni o province autonome".