stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 marzo 1988, n. 111

Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale.

note: Entrata in vigore della legge: 26/04/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-4-1988
al: 31-12-1992
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Nell'articolo 79 del testo unico delle  norme  sulla  disciplina
della circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le lettere c), d) e  g)  del
primo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14  febbraio
1974, n. 62, sono sostituite dalle seguenti: 
    " c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125
centimetri  cubi  che  non  trasportino  altre   persone   oltre   al
conducente; macchine agricole che non superino i limiti di  sagoma  e
di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto  dell'articolo  69  e
che non superino la velocita' di 40 chilometri all'ora, la cui  guida
sia  consentita  con  patente  per  motoveicoli  della  categoria  A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
    d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125
centimetri cubi che trasportino altre persone  oltre  al  conducente;
motoveicoli  di  cilindrata  superiore   a   125   centimetri   cubi;
autovetture e autoveicoli per il trasporto  promiscuo  di  persone  e
cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza  rimorchio;  macchine
agricole  diverse  da  quelle  indicate  alla  lettera  c);  macchine
operatrici; 
    g) anni ventuno per guidare i veicoli di  cui  alla  lettera  f),
quando il conducente non sia munito del certificato  di  abilitazione
professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o
di  noleggio   con   conducente;   autobus,   autocarri,   autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone". 
  2. Nell'articolo 79 del testo unico delle  norme  sulla  disciplina
della circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  la  lettera  b)  del  terzo
comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n.
394, e' sostituita dalla seguente: 
    " b) anni sessanta per  guidare  autobus,  autocarri,  autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto  di  persone.  Tale
limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato  di  idoneita'
psico-fisica  a  seguito  di  visita  medica  specialistica  annuale,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del   Ministro   dei
trasporti". 
  3. Nell'articolo 79 del testo unico delle  norme  sulla  disciplina
della circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959,  n.  393,  il  settimo  comma,  come
sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto  1974,  n.  394,  e'
abrogato.