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MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1987, n. 587

Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/04/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/1988)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  9-4-1988

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO

DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
Visti la direttiva n. 84/528/CEE per il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni
agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ed il decreto
ministeriale che le attua;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di
attuazione delle suddette direttive;
Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 84/529/CEE relativa agli ascensori elettrici, come modificata della direttiva nb. 86/312/CEE, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
2. Le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/529/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno gli atti normativi comunitari) è
il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune
direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della
Comunità economica europea, indicate nell'elenco ''À'
allegato alla presente legge, hanno forza di legge con
effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o
del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei
Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, verranno stabilite le norme di
attuazione delle direttive di cui al comma 1".
- La direttiva 84/529/CEE è stata pubblicata nella
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 300 del
19 novembre 1984.
- La direttiva n. 86/312/CEE è stata pubblicata nella
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 196 del
18 luglio 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 73 del 30 ottobre 1986, 2a serie
speciale.
- La direttiva n. 84/528/CEE è stata pubblicata nella
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 300 del
19 novembre 1984. Le norme di attuazione della predetta
direttiva sono state emanate con D.M. 28 novembre 1987, n.
586, pubblicato in questo stesso supplemento della Gazzetta
Ufficiale.