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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1988, n. 61

Modificazioni alle piante organiche di alcuni uffici di sorveglianza.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/3/1988
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Testo in vigore dal: 22-3-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Vista la tabella C relativa alle piante  organiche  dei  magistrati
giudicanti e del pubblico ministero  addetti  ai  tribunali  ed  alle
procure della Repubblica, allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni; 
  Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 663; 
  Vista la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, relativa  alle  piante  organiche
dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza; 
  Ritenuto che,  tenuto  conto  dei  nuovi  compiti  attribuiti  alla
magistratura di sorveglianza con la citata legge 10 ottobre 1986,  n.
663, occorre  potenziare  le  piante  organiche  dei  magistrati  dei
seguenti uffici di sorveglianza del numero a fianco  di  ciascuno  di
essi indicato: Ancona 1, Avellino 1, Bari 1, Bologna  1,  Brescia  1,
Caltanissetta 1, Catanzaro 1, Firenze 1, Genova 1, Milano  1,  Napoli
1, Padova 1, Palermo 1, Perugia 1, Pisa 1, Roma 2, Santa Maria  Capua
Vetere 1, Siracusa 1, Torino 1, Trapani 1, Trieste 1; 
  Ritenuto che per fare fronte alle esigenze innanzi  prospettate  si
puo' provvedere riducendo le  piante  organiche  dei  magistrati  dei
seguenti tribunali del numero di unita' a fianco di ciascuno di  essi
indicato: Alba 1, Arezzo 1, Avellino1, Bari 1,  Cassino  1,  Enna  1,
Fermo 1, Frosinone 1, Lodi 1, Milano 1, Napoli 1, Parma  1,  Pisa  1,
Potenza 1, Roma 1, Sanremo 1, Sassari 1, Siena 1, Siracusa  1,  Terni
1, Trieste 1, Vercelli 1; 
  Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore  della
magistratura nella seduta del 23 settembre 1987; 
  Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; 
                              Decreta: 
  La  tabella  C  relativa  alle  piante  organiche  dei   magistrati
giudicanti e del pubblico ministero  addetti  ai  tribunali  ed  alle
procure della Repubblica, allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni,  e  la
tabella A allegata al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
novembre 1986, n. 977, relativa alle piante organiche dei  magistrati
addetti agli uffici di sorveglianza, sono modificate,  per  la  parte
concernente gli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle A  e  B
allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1988 
                               COSSIGA 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1988 
  Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 280 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  inviariati  il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
             - Il D.P.R. n. 1185/1966 concerne  le  piante  organiche
          dei magistrati addetti alle corti d'appello,  alle  procure
          generali presso le  corti  d'appello,  ai  tribunali,  alle
          procure della Repubblica presso i tribunali e alle preture. 
             - La legge  n.  663/1986  reca:  "Modifiche  alla  legge
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure privative e limitative della liberta'". 
             - Il D.P.R. n. 977/1986 reca:  "Dotazione  organica  dei
          magistrati di cassazione, di appello e di tribunale addetti
          agli uffici di sorveglianza". 
             - L'ultimo comma  dell'art.  1  della  legge  n.  1/1963
          (Disposizioni   per   l'aumento   degli   organici    della
          Magistratura e per le promozioni) prevede che:  "Le  piante
          organiche  degli  uffici  giudiziari  sono  stabilite   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  su  proposta  del
          Ministro per la  grazia  e  giustizia,  previo  parere  del
          Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti  del
          ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente
          legge". 
          Note al dispositivo: 
             - Per il titolo del D.P.R. n. 1185/1966  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
             - Per il titolo del D.P.R. n.  977/1986  si  veda  nelle
          note alle premesse.