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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 20 febbraio 1988, n. 57

Profilassi vaccinale contro la peste suina classica.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/03/1988
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-3-1988
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del
12 febbraio 1968);
  Vista  la  legge  23 dicembre 1975, n. 745 (Gazzetta Ufficiale n. 6
dell'8 gennaio 1976);
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978);
 Visto   il  decreto  ministeriale  14  settembre  1981,  concernente
profilassi della peste suina classica (Gazzetta Ufficiale n. 265  del
26  settembre  1981)  modificato  con decreto ministeriale 4 febbraio
1982 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12 febbraio 1982);
  Visto  il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147 concernente la
produzione, l'acquisto, la distribuzione e l'impiego dei vaccini  per
la  profilassi  immunizzante  obbligatoria  degli  animali  (Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987);
  Vista  la  direttiva del Consiglio n. 80/1095/CEE, dell'11 novembre
1980, che  fissa  le  condizioni  per  rendere  il  territorio  della
Comunita'  esente  dalla  peste  suina  classica  e  mantenerlo tale,
modificata dalla direttiva del Consiglio 87/487/CEE del 22  settembre
1987;
  Vista  la  decisione  del Consiglio n. 80/1096/CEE dell'11 novembre
1980, che instaura un'azione finanziaria  della  Comunita'  in  vista
dell'eradicazione   della  peste  suina  classica,  modificata  dalle
decisioni del Consiglio n. 87/488/CEE del 22 settembre 1987;
  Vista  la  decisione  della  commissione delle Comunita' europee 1›
marzo  1983  (n.  83/100/CEE)  recante  approvazione  del  piano   di
eradicazione  della  peste suina classica presentato dalla Repubblica
italiana;
  Tenuto  conto  che  continua  ad  essere  segnalata l'insorgenza di
focolai di peste suina  classica  in  alcuni  Stati  delle  Comunita'
europee;
  Ritenuto  necessario, ai fini della difesa sanitaria del patrimonio
suinicolo nazionale nei confronti della  suddetta  malattia,  attuare
anche  per  il 1988 un'azione di profilassi vaccinale contro la peste
suina classica;
   Preso  atto  della  decisione della commissione CEE del 13 gennaio
1988 che in conformita'  della  proposta  italiana  ha  approvato  la
modificazione  del  piano  italiano di eradicazione della peste suina
classica,  che  prevede  l'attuazione  anche  per   il   1988   della
vaccinazione  antipestosa  dei suini ad eccezione di quelli esistenti
nella provincia di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Liguria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E' resa obbligatoria la vaccinazione contro la peste suina classica
dei suini di eta' compresa tra i sessanta ed  i  settanta  giorni  da
eseguirsi,  comunque, non prima di quindici giorni dallo svezzamento.
  A  tale  scopo  i  proprietari  degli  animali  devono segnalare la
nascita dei suini alla unita' sanitaria locale nel cui territorio  ha
sede  l'allevamento  per  consentire  la  programmazione dei piani di
vaccinazione.
  Sono  soggetti  a  rivaccinazione  annuale  i  suini destinati alla
riproduzione.