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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1988, n. 27

Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/02/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 aprile 1988, n. 109 (in G.U. 09/04/1988, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1988)
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Testo in vigore dal: 9-4-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  adottare  norme
immediate per  la  razionale  gestione  dell'assistenza  ospedaliera,
nonche' di assicurare  la  realizzazione  di  programmi  speciali  di
intervento anche nei settori della  formazione  dei  medici  e  della
prevenzione della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 febbraio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, per la
funzione pubblica e per gli affari regionali; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                 Standards del personale ospedaliero 
  ((1.  Il  Ministro  della  sanita',  previo  parere  del  Consiglio
sanitario   nazionale   e   sentite   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative,  determina  con  proprio  decreto,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, gli standards di personale  ospedaliero  per  posto
letto e per tipologie di ospedali)). 
  2. Gli standards si applicano alla ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.