stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 14 gennaio 1988, n. 15

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, recante disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica.

note: Entrata in vigore dell'atto: 26/01/1988
nascondi
Testo in vigore dal: 26-1-1988
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Considerato  che  dal  25 luglio 1987 non sono stati piu' segnalati
focolai di afta epizootica nel territorio nazionale;
  Considerato che con decisione della commissione CEE del 26 novembre
1987, n. 87/563/CEE, sono state revocate le  misure  di  divieto  nei
confronti  delle esportazioni nei Paesi comunitari di carni, prodotti
a base di carni e di animali vivi delle specie bovina e suina;
  Ritenuto    che,    in   relazione   alla   favorevole   situazione
epizootologica nei  riguardi  dell'afta  epizootica,  possono  essere
attenuate  le  disposizioni  relative  ai  controlli  sanitari  sullo
spostamento degli animali delle specie recettive alla malattia;
  Visti  gli  articoli  6,  lettera  b), e 32 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  concernente  l'istituzione  del  Servizio  sanitario
nazionale;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  l'ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, riguardante disposizioni
in  materia  di  polizia  veterinaria  ed  interventi  di  profilassi
dell'afta  epizootica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del
20 luglio 1987), modificata dall'ordinanza 5 novembre  1987,  n.  465
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1987);
  Su  conforme  parere  del  Consiglio  superiore di sanita' espresso
nella seduta del 15 dicembre 1987;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'art.  12  dell'ordinanza  ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.   12.   -   Fermo   restando   quanto  disposto  dall'art.  1
dell'ordinanza ministeriale 5 novembre 1987,  n.  465,  i  bovini,  i
bufalini,  gli  ovini,  i  caprini  ed i suini da trasportare a mezzo
ferroviario, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili con  destinazione
a  regioni  diverse  da  quelle  in  cui  ha  sede  l'allevamento  di
provenienza,  debbono   essere   sottoposti   a   preventiva   visita
veterinaria prima del carico.
  La  visita  veterinaria  per gli animali di cui al comma precedente
deve  essere  integrata  da  un   controllo   sanitario   sull'intero
allevamento.
  La  dichiarazione  di  esito  favorevole  del controllo sullo stato
sanitario dell'allevamento deve essere  aggiunta  alla  dichiarazione
sanitaria  di  cui a tergo del mod. 4 allegato al vigente regolamento
di polizia veterinaria, con l'indicazione dell'ora in cui sono  stati
espletati  la  visita  veterinaria sugli animali da trasportare ed il
controllo sanitario sull'intero allevamento.
  Nel caso di partenza per destinazioni a regioni diverse da pubblici
mercati la dichiarazione di cui al  comma  precedente  e'  fatta  dal
veterinario  responsabile  del  mercato limitatamente alle condizioni
sanitarie dell'animale proveniente dal mercato medesimo.
  Oltre alle indicazioni di cui sopra, il mod. 4 deve contenere anche
tutti gli elementi utili per individuare l'allevamento di provenienza
e gli animali trasportati.
L'attestazione  sanitaria  di  cui al mod. 4 ha validita' quarantotto
ore a decorrere dall'ora nella quale sono  stati  attuati  la  visita
veterinaria ed il controllo sanitario dell'allevamento.
  Per  quanto  attiene  ai  bovini,  ai  bufalini,  agli  ovini ed ai
caprini, lo spostamento degli stessi non sara' comunque consentito se
gli  animali  da  trasportare  non  risultino vaccinati nei confronti
dell'afta epizootica  in  conformita'  delle  disposizioni  contenute
nell'ordinanza  ministeriale 22 luglio 1987, n. 312, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987.
  Qualora  i  suddetti  animali abbiano superato i tre mesi di eta' e
non risultino mai vaccinati lo spostamento  e'  consentito  trascorsi
sette  giorni  dalla  esecuzione  del  secondo  intervento  vaccinale
previsto dall'ordinanza ministeriale di cui al comma precedente. Tale
disposizione  non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio
o dalla monticazione.
  Una copia del predetto modello deve essere inviata al piu' tardi al
momento  della  partenza  degli  animali,  dal  servizio  veterinario
dell'unita'  sanitaria  locale  di  provenienza  a quello dell'unita'
sanitaria di destinazione. La  copia  che  scorta  gli  animali  deve
essere consegnata, al momento dello scarico, al destinatario il quale
deve provvedere, entro le ventiquattro ore successive, ad inviarlo al
servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria  locale  competente per
territorio.
  Se  gli  animali  sono  destinati ad un macello pubblico o privato,
detta copia deve  essere  consegnata  al  momento  dello  scarico  al
servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni
nel macello stesso.
  Gli  automezzi  adibiti  al trasporto di animali debbono risultare,
prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati.
  A comprova dell'avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare
il cartello  di  cui  al  settimo  comma  dell'art.  64  del  vigente
regolamento  di  polizia  veterinaria. Sul cartello, oltre alle altre
indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo,  devono  essere
riportate   la   targa   dell'automezzo   e   l'indicazione  dell'ora
dell'avvenuta disinfezione.
  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti si applicano anche per
lo  spostamento  degli  animali  delle  specie  sopraindicate   dagli
allevamenti  situati  nel territorio della unita' sanitaria locale n.
16 Modena della regione Emilia-Romagna sia che  gli  animali  debbano
essere  trasportati  nell'ambito  territoriale  della suddetta unita'
sanitaria locale della regione Emilia-Romagna o  siano  destinati  ad
altre regioni o province autonome".