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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1987, n. 522

Determinazione del costo base di produzione per gli immobili ultimati nell'anno 1986 ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 8-1-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  Ritenuto  che  il  costo base di produzione degli immobili ultimati
nell'anno 1986 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e
per quelle meridionali;
  Ritenuto  che  ai fini della determinazione del predetto costo base
si  deve  tener  conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione
per  le costruzioni autorizzate prima della data di entrata in vigore
della  legge  28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione
per le costruzioni assoggettate alla disciplina della medesima legge;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio,  adottata  nella riunione
dell'11 dicembre 1987;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  costo  base di produzione a metro quadrato per gli immobili
ultimati  nell'anno  1986 e' determinato in L. 930.000 per le regioni
Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Liguria,  Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Veneto,   Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Umbria,
Marche e Lazio.
          Avvertenza:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli Atti legislativi
          qui trascritti.

          NOTE

          Note alle premesse del decreto:
            -  La  legge  n.  392  del  1978  reca  disciplina  delle
          locazioni  di  immobili  urbani.  Il relativo art. 22 cosi'
          recita:
            "Art. 22. (immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975). -
          Per  gli  immobili  adibiti  ad  uso di abitazione che sono
          stati  ultimati  dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di
          produzione  al  metro  quadrato  e' fissato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro dei
          lavori  pubblici,  di  concerto  con  quello  di  grazia  e
          giustizia,  sentito  il  Consiglio dei Ministri, da emanare
          entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  e da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
            Il  costo  base  di  produzione  e' determinato, anche in
          misura  differenziata  per regione o per gruppi di regioni,
          tenendo conto:
              a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;
              b) dell'incidenza del contributo di concessione;
              c) del costo dell'area, che non potra' essere superiore
          al 25 per cento del costo di produzione;
              d)  degli  oneri  di  urbanizzazione  che  gravano  sul
          costruttore.
            Se,  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella
          di   registro   o  di  altra  imposizione  Fiscale,  ovvero
          relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o
          in  base  ad  altre  documentazioni  di  origine  pubblica,
          risultano  costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai
          sensi  delle  lettere  a), b) e c) del comma precedente, il
          costo  base  si modifica nei singoli casi, tenendo conto di
          tali  maggiori  costi.  Il  costruttore,  in  quanto di sua
          spettanza,  e'  tenuto a fornire al proprietario tali dati,
          se   la   richiesta  venga  fatta  anteriormente  al  primo
          trasferimento   dell'immobile;   in  tal  caso  gli  stessi
          elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto
          edilizio  urbano.  Agli  effetti  di cui sopra non si tiene
          comunque  conto  del valore dell'immobile accertato ai fini
          dell'imposta  di  registro  relativa al suo trasferimento a
          qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la
          determinazione  del  canone  e' quello dei costi come sopra
          definiti.
            Ai  fini della determinazione del canone di locazione per
          gli  immobili  urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al
          costo  base,  determinato a norma del presente articolo, si
          applicano  le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21;
          nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i
          coefficienti  previsti  nell'articolo 16 nei casi in cui il
          maggior costo riguardi il costo di produzione".
            -  La  legge  28  gennaio  1977,  n.  10  (Norme  per  la
          edificabilita'  dei  suoli)  e'  entrata  in  vigore  il 30
          gennaio 1977.