stai visualizzando l'atto

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 31 marzo 1987, n. 486

Condizioni e procedure per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

nascondi
vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  15-12-1987

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativo, fra l'altro, alle agevolazioni finanziarie ai centri di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l'art. 9, commi 12 e 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64, con i quali sono stati estesi ai centri di ricerca l'anticipazione del contributo in conto capitale e la concessione provvisoria previsti dall'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, nonché la locazione finanziaria di cui all'art. 83, comma primo, del citato testo unico n. 218 del 1978;
Visto l'art. 12, commi 8 e 9, della citata legge n. 64 del 1986, con i quali i limiti minimi previsti dall'art. 70 del citato testo unico sono stati ridotti da venticinque a quindici ricercatori e da quindici a dieci anni di destinazione degli immobili, ed è stata riconosciuta ai centri di ricerca la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 4, dello stesso testo unico;
Vista la delibera CIPE del 31 maggio 1977 con cui sono state impartite direttive per la concessione delle dette agevolazioni finanziarie;
Visto il proprio decreto 1 agosto 1977, emanato di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, recante i criteri e le procedure per la concessione delle predette agevolazioni;
Visto il proprio decreto 9 ottobre 1986, sulle procedure per la concessione ai consorzi e alle società consortili di ricerca dei contributi di cui all'art. 12, comma 13, della legge n. 64 del 1986;
Attesa la necessità di snellire le procedure in materia, adeguandole alle nuove norme di cui ai citati articoli 9 e 12 della legge n. 64 del 1986, e di coordinarle con quelle di cui al citato decreto 9 ottobre 1986;
Ravvisata, di conseguenza, l'opportunità di emanare un nuovo provvedimento sostitutivo del decreto 1 agosto 1977;

Vista

la delibera CIPI del 16 luglio 1986, punto 8, relativa, fra l'altro, alle direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie in favore dei centri di ricerca; Decreta:

Art. 1

Attività di ricerca agevolabili


Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le iniziative dirette all'impianto, all'ampliamento ed allo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati alle attività produttive con esclusione di quei centri, i cui programmi di società siano finanziati integralmente da specifiche leggi.
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978 è il seguente:
"Art. 70 (Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca). - Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente art. 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a cinquanta addetti.
La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.
Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di venticinque ricercatori.
La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:
a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;
b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a quindici anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.
Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.
Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.
Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro".
- Il testo dell'art. 9, commi 12 e 13, della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:
"12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso art. 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 70 del citato testo unico.
13. La locazione finanziaria disciplinata al primo comma dell'art. 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'art. 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 389/1982 (Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:
"Art. 1 (Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno). - La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.
Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, e al 30 giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13.
Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.
Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, è differito al 31 dicembre 1982. Qualora i mutui previsti dall'art. 7, primo comma, di tale decreto-legge non coprissero integralmente gli impegni assunti, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, può contrarre prestiti all'estero, assistiti dalla garanzia dello Stato, con le procedure in atto presso la Cassa. Il servizio dei predetti prestiti viene assunto dal Tesoro dello Stato.
Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, si applicano alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a trenta miliardi di lire, per le quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano stati ancora ultimati gli accertamenti istruttori da parte della Cassa per il Mezzogiorno.
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'art. 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla base della istruttoria definitiva degli istituti di credito, ad anticipare, nella misura del 50 per cento, il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire, localizzate nelle aree - colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate dai rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti da processi di ristrutturazione - indicate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci ed i trenta miliardi di lire, l'anticipazione di cui al precedente comma è corrisposta fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino al 25 per cento per la parte eccedente tale importo di dieci miliardi.
L'anticipazione è concessa a richiesta dell'impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione dell'iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell'investimento fisso ammesso, accertato da una specifica perizia giurata.
Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo.
Il limite di investimenti fissi di cui al secondo comma dell'art. 69 del medesimo testo unico è elevato da 200 a 500 milioni di lire.
I soggetti cui la Cassa per il Mezzogiorno può affidare in concessione l'esecuzione delle opere di sua competenza, purché di importo superiore a 40 miliardi di lire, oltre quelli previsti dall'art. 138, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono anche società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea ed in compartecipazione con essi, idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale con preferenza, a parità di condizione, per i consorzi e le associazioni, anche temporanei, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno. - La Cassa per il Mezzogiorno, nell'affidare in concessione le eventuali opere, è obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti secondo schemi-tipo approvati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Nei casi in cui la Cassa si avvale delle facoltà di cui sopra è autorizzata la concessione di anticipazioni pari al 25 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione, di un'altra anticipazione pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le prestazioni eseguiti abbiano raggiunto il 25 per cento dell'importo di convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le prestazioni abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo di convenzione.
Non si applica la revisione dei prezzi agli importi corrispondenti alle somme anticipate".
- Il primo comma dell'art. 83 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978, prevede che:
"La società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, costituita dalla Società finanziaria meridionale di cui all'articolo seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base dei criteri e modalità fissati dal CIPI" - Il testo dell'art. 12, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è il seguente:
"8. Il limite di venticinque ricercatori di cui all'art. 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di quindici anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'art. 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a quindici ricercatori ed a dieci anni.
9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'art. 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'art. 69 dello stesso testo unico".
- Il testo dell'art. 69, comma quarto, del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 è il seguente: "La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso".
- Il testo dell'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986 è il seguente: "13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica".

Nota all'art. 1:
Per il testo dell'art. 70 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 si veda nelle note alle premesse.