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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 5 novembre 1987, n. 465

Disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica.

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Testo in vigore dal: 11-11-1987
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Considerato    il    sensibile   miglioramento   della   situazione
epizootologica  nei  confronti  dell'afta epizootica, verificatosi in
questi  ultimi  mesi  in  Italia  e  che tra l'altro ha comportato la
revoca da parte della Comunita' economica europea di gran parte delle
misure  restrittive  nei  confronti  delle  importazioni  italiane di
animali vivi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, delle carni
fresche nonche' dei prodotti a base di carne;
  Ritenuta necessaria la conseguente attenuazione di talune misure di
polizia  veterinaria  adottate con l'ordinanza ministeriale 27 giugno
1987,  n.  288,  in  particolare  nei confronti delle importazioni in
Italia di animali recettivi all'afta epizootica, tale comunque da non
pregiudicare le necessarie garanzie zooprofilattiche;
  Tenuto  conto  della  necessita'  di evitare, per quanto possibile,
ostacoli  non  necessari  alla libera circolazione degli animali vivi
delle   specie   bovina,  suina,  ovina  e  caprina,  che  potrebbero
configurarsi   come  misure  ad  effetto  equivalente  a  restrizioni
quantitative  all'importazione, espressamente vietate dal trattato di
Roma,  soprattutto nella misura in cui negli altri Stati membri della
Comunita'  non si sono verificati focolai di afta epizootica da oltre
sei mesi;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  il decreto ministeriale 26 novembre 1969 che detta norme per
la profilassi dell'afta epizootica da virus esotici, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 314 del 13 dicembre 1969;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 167 del 20
luglio 1987;
  Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, norme sanitarie sugli scambi
di  animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunita' economica
europea,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno
1976;
  Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1976, norme sanitarie in
materia  di importazione di animali vivi delle specie bovina, equina,
suina,  ovina e caprina provenienti dalla Comunita' economica europea
e dai Paesi terzi, adottate in attuazione della legge 30 aprile 1976,
n.  397,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 22 del 25 gennaio
1977;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale 22 luglio 1987, n. 312, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 177, del 31
luglio  1987, modificata dalla ordinanza ministeriale 2 ottobre 1987,
n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 237 del 10 ottobre 1987;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale 22 luglio 1987, n. 313, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987;

                               Ordina:
                               Art. 1.

  L'art.  16  dell'ordinanza  ministeriale  27  giugno  1987, n. 288,
citata in premessa, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  16.  - Gli animali delle specie bovina e bufalina al disopra
dei  tre  mesi  di  eta',  in  importazione dai Paesi della Comunita'
economica  europea e dai Paesi terzi, per i quali in applicazione del
decreto  ministeriale  21  dicembre  1976  citato  in premessa non e'
prevista   la   preventiva  autorizzazione  ministeriale,  a  seguito
dell'esito  favorevole  della  visita  veterinaria  al  confine  sono
inoltrati  a  destino  con  l'adempimento  delle  disposizioni di cui
all'art. 26 della legge 30 aprile 1976, n. 397, citata in premessa.
  Gli  animali  delle  suddette specie possono essere inoltrati negli
allevamenti   di   destinazione   o   nelle  stalle  di  sosta  degli
importatori, con esclusione dell'inoltro ai mercati ed alle fiere.
  Tali  animali,  dopo  l'arrivo  negli  allevamenti di destinazione,
debbono  essere  mantenuti  separati dagli altri animali della stessa
specie per un periodo di osservazione sanitaria di quindici giorni.
  Entro  24 ore dall'arrivo a destino e' fatto obbligo all'allevatore
destinatario  di  provvedere  alla  consegna  all'autorita' sanitaria
competente per territorio del certificato sanitario di scorta.
  Nel   caso  di  inoltro  nella  stalla  di  sosta  dell'importatore
quest'ultimo  e'  tenuto,  entro  24 ore dall'arrivo degli animali, a
provvedere  alla  consegna  all'autorita'  sanitaria  competente  per
territorio del certificato sanitario di scorta.
  Entro  72  ore  dall'arrivo nella stalla di sosta dell'importatore,
gli  animali  possono essere inoltrati, previa visita veterinaria con
esito  favorevole,  agli allevamenti di destinazione finale, scortati
dalla  dichiarazione  sanitaria  di  cui  a  tergo  del  mod.  4  del
regolamento  di  polizia  veterinaria  citato  in premessa, compilata
secondo le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente
art. 12 della presente ordinanza.
  Alla  dichiarazione  sanitaria  di  cui  sopra  dev'essere allegata
fotocopia, autenticata dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria
locale,  del  certificato  sanitario  che ha scortato gli animali dal
confine fino alla prima destinazione.
  E'  fatto obbligo agli allevatori destinatari di provvedere, sempre
entro  il  termine  di 24 ore dall'arrivo nei rispettivi allevamenti,
alla   consegna   all'autorita'   sanitaria   locale  competente  per
territorio  del  citato  mod. 4 con allegata la fotocopia autenticata
del  certificato  sanitario  che  ha scortato gli animali dal confine
fino alla prima destinazione.
  Trascorsi    sette    giorni    dall'arrivo   nell'allevamento   di
destinazione,  sempreche'  non  si  evidenzino  sintomi  sospetti  di
malattie   infettive   nel   qual   caso  dev'essere  data  immediata
comunicazione  telegrafica  al  Ministero  della sanita', gli animali
delle  specie  suddette  debbono  essere  sottoposti  a  vaccinazione
antiaftosa trivalente.
  Gli   animali  stessi  sono  ammessi  a  libera  pratica  trascorso
favorevolmente  il  periodo di otto giorni di osservazione successivo
all'avvenuta vaccinazione, qualora dai certificati sanitari di scorta
risultino  vaccinati  nel  Paese  di provenienza da non oltre quattro
mesi e da non meno di quindici giorni.
  Contestualmente  al  trattamento  vaccinale  antiaftoso non debbono
essere   praticati   trattamenti   vaccinali  per  altre  malattie  o
trattamenti terapeutici che inducano fenomeni immunodepressivi.
  Gli  animali  delle  specie  di cui sopra, di eta' superiore ai tre
mesi,  che non risultino vaccinati nei Paesi di provenienza in quanto
di  eta'  inferiore  ai  quattro  mesi o perche' provenienti da Paesi
comunitari  o  da Paesi terzi ai quali e' stata concessa la deroga di
cui  al  paragrafo 1 dell'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397,
sono dislocati nell'ambito dell'allevamento di destinazione trascorso
il  periodo  di otto giorni successivi all'avvenuta vaccinazione. Gli
animali   devono  essere  sottoposti  ad  un  successivo  trattamento
vaccinale  antiaftoso  da  eseguire  tra  il  venticinquesimo  ed  il
quarantesimo  giorno  dalla  precedente vaccinazione e possono essere
spostati    dall'allevamento    stesso    trascorsi    sette   giorni
dall'esecuzione del secondo intervento vaccinale.
  Nel caso che gli animali di cui al precedente comma siano destinati
a stalle di sosta degli importatori sono applicate le disposizioni di
cui  ai precedenti quinto, sesto, settimo e ottavo comma del presente
articolo.
  Qualora  gli  animali non siano spostati, entro 72 ore dall'arrivo,
dalle  stalle  di sosta dell'importatore nelle stalle dei destinatari
finali,   i  periodi  di  osservazione  sanitaria  ed  i  trattamenti
vaccinali  antiaftosi,  nei  casi e nei termini previsti dal presente
articolo,   debbono  essere  attuati  nelle  stalle  dell'importatore
stesso.
  Per quanto riguarda l'importazione degli animali della specie suina
dai  Paesi  della  Comunita'  economica europea e dai Paesi terzi, si
applicano  le disposizioni dell'art. 5 dell'ordinanza 22 luglio 1987,
n.  313, cosi' come modificato dall'ordinanza 2 ottobre 1987, n. 416,
citate in premessa.