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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 5 novembre 1987, n. 465

Disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-11-1987

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato il sensibile miglioramento della situazione epizootologica nei confronti dell'afta epizootica, verificatosi in questi ultimi mesi in Italia e che tra l'altro ha comportato la revoca da parte della Comunità economica europea di gran parte delle misure restrittive nei confronti delle importazioni italiane di animali vivi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, delle carni fresche nonché dei prodotti a base di carne;
Ritenuta necessaria la conseguente attenuazione di talune misure di polizia veterinaria adottate con l'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, in particolare nei confronti delle importazioni in Italia di animali recettivi all'afta epizootica, tale comunque da non pregiudicare le necessarie garanzie zooprofilattiche;
Tenuto conto della necessità di evitare, per quanto possibile, ostacoli non necessari alla libera circolazione degli animali vivi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, che potrebbero configurarsi come misure ad effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, espressamente vietate dal trattato di Roma, soprattutto nella misura in cui negli altri Stati membri della Comunità non si sono verificati focolai di afta epizootica da oltre sei mesi;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1969 che detta norme per la profilassi dell'afta epizootica da virus esotici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 13 dicembre 1969;
Vista l'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 20 luglio 1987;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1976, norme sanitarie in materia di importazione di animali vivi delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina provenienti dalla Comunità economica europea e dai Paesi terzi, adottate in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1977;
Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177, del 31 luglio 1987, modificata dalla ordinanza ministeriale 2 ottobre 1987, n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 1987;

Vista

l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987; Ordina:

Art. 1


L'art. 16 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, citata in premessa, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Gli animali delle specie bovina e bufalina al disopra dei tre mesi di età, in importazione dai Paesi della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, per i quali in applicazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1976 citato in premessa non è prevista la preventiva autorizzazione ministeriale, a seguito dell'esito favorevole della visita veterinaria al confine sono inoltrati a destino con l'adempimento delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1976, n. 397, citata in premessa.
Gli animali delle suddette specie possono essere inoltrati negli allevamenti di destinazione o nelle stalle di sosta degli importatori, con esclusione dell'inoltro ai mercati ed alle fiere.
Tali animali, dopo l'arrivo negli allevamenti di destinazione, debbono essere mantenuti separati dagli altri animali della stessa specie per un periodo di osservazione sanitaria di quindici giorni.
Entro 24 ore dall'arrivo a destino è fatto obbligo all'allevatore destinatario di provvedere alla consegna all'autorità sanitaria competente per territorio del certificato sanitario di scorta.
Nel caso di inoltro nella stalla di sosta dell'importatore quest'ultimo è tenuto, entro 24 ore dall'arrivo degli animali, a provvedere alla consegna all'autorità sanitaria competente per territorio del certificato sanitario di scorta.
Entro 72 ore dall'arrivo nella stalla di sosta dell'importatore, gli animali possono essere inoltrati, previa visita veterinaria con esito favorevole, agli allevamenti di destinazione finale, scortati dalla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 del regolamento di polizia veterinaria citato in premessa, compilata secondo le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 12 della presente ordinanza.
Alla dichiarazione sanitaria di cui sopra dev'essere allegata fotocopia, autenticata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, del certificato sanitario che ha scortato gli animali dal confine fino alla prima destinazione.
È fatto obbligo agli allevatori destinatari di provvedere, sempre entro il termine di 24 ore dall'arrivo nei rispettivi allevamenti, alla consegna all'autorità sanitaria locale competente per territorio del citato mod. 4 con allegata la fotocopia autenticata del certificato sanitario che ha scortato gli animali dal confine fino alla prima destinazione.
Trascorsi sette giorni dall'arrivo nell'allevamento di destinazione, semprechè non si evidenzino sintomi sospetti di malattie infettive nel qual caso dev'essere data immediata comunicazione telegrafica al Ministero della sanità, gli animali delle specie suddette debbono essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa trivalente.
Gli animali stessi sono ammessi a libera pratica trascorso favorevolmente il periodo di otto giorni di osservazione successivo all'avvenuta vaccinazione, qualora dai certificati sanitari di scorta risultino vaccinati nel Paese di provenienza da non oltre quattro mesi e da non meno di quindici giorni.
Contestualmente al trattamento vaccinale antiaftoso non debbono essere praticati trattamenti vaccinali per altre malattie o trattamenti terapeutici che inducano fenomeni immunodepressivi.
Gli animali delle specie di cui sopra, di età superiore ai tre mesi, che non risultino vaccinati nei Paesi di provenienza in quanto di età inferiore ai quattro mesi o perché provenienti da Paesi comunitari o da Paesi terzi ai quali è stata concessa la deroga di cui al paragrafo 1 dell'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono dislocati nell'ambito dell'allevamento di destinazione trascorso il periodo di otto giorni successivi all'avvenuta vaccinazione. Gli animali devono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il venticinquesimo ed il quarantesimo giorno dalla precedente vaccinazione e possono essere spostati dall'allevamento stesso trascorsi sette giorni dall'esecuzione del secondo intervento vaccinale.
Nel caso che gli animali di cui al precedente comma siano destinati a stalle di sosta degli importatori sono applicate le disposizioni di cui ai precedenti quinto, sesto, settimo e ottavo comma del presente articolo.
Qualora gli animali non siano spostati, entro 72 ore dall'arrivo, dalle stalle di sosta dell'importatore nelle stalle dei destinatari finali, i periodi di osservazione sanitaria ed i trattamenti vaccinali antiaftosi, nei casi e nei termini previsti dal presente articolo, debbono essere attuati nelle stalle dell'importatore stesso.
Per quanto riguarda l'importazione degli animali della specie suina dai Paesi della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, si applicano le disposizioni dell'art. 5 dell'ordinanza 22 luglio 1987, n. 313, così come modificato dall'ordinanza 2 ottobre 1987, n. 416, citate in premessa.