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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 2 ottobre 1987, n. 416

Modificazione all'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 313, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti suini.

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Testo in vigore dal: 10-10-1987
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, concernente la
produzione,  l'acquisto,  la distribuzione ed impiego dei vaccini per
le  profilassi  immunizzanti  obbligatorie  degli animali, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  17 aprile 1987, e successive
modifiche;
  Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n.
475;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  7 febbraio 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1987;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale 22 luglio 1987, n. 313, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987;
  Ritenuto  necessario  disciplinare,  nelle  province nelle quali e'
stata   resa  obbligatoria  la  vaccinazione  antiaftosa  dei  suini,
l'afflusso  dei  suini provenienti dalle altre province italiane e in
importazione  dai  Paesi  terzi  allo scopo di consentire alle unita'
sanitarie  locali  di  programmare  in  tempo  utile e di attuare nei
termini   prescritti   gli  interventi  immunizzanti  previsti  dalla
ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 313, sopracitata;

                               Ordina:
                               Art. 1.

  All'art.  5  dell'ordinanza  22  luglio  1987,  n.  313,  citata in
premessa, e' aggiunto il seguente comma:
  "Agli  stessi  fini,  coloro  che  intendono introdurre suini negli
allevamenti  siti  nelle  province  di  cui all'art. 1 della presente
ordinanza,   suini   provenienti  dalle  altre  province  italiane  o
importati  dall'estero devono comunicare alla unita' sanitaria locale
competente  per  territorio, con un preavviso di almeno dieci giorni,
la   data  di  arrivo  ed  il  numero  degli  animali  da  sottoporre
all'intervento  vaccinale  di cui alla lettera D) del precedente art.
2".