stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. 386

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1987, n. 471 (in G.U. 21/11/1987, n.273). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1987)
nascondi
Testo in vigore dal: 21-11-1987
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
immediate  misure  per  l'adattamento  della  capacita' di produzione
della  flotta  peschereccia  italiana  alle  possibilita'  di cattura
mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi
adibite  alla  pesca marittima, nonche' interventi urgenti in materia
di gestione finanziaria degli enti portuali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  marina  mercantile,  di  concerto con i Ministri del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle  finanze  e del
tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In  applicazione  degli  articoli  1  e  5  della direttiva del
Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea n. 515 del 4
ottobre 1983 viene concesso un premio di L. 930.000 per tonnellata di
stazza  lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un
Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.
  ((1-bis.   Dal   1   gennaio  1987  si  applicano  le  disposizioni
sull'arresto  definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del
Consiglio n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 )).
  ((2.  Alla  luce delle previsioni del vigente piano nazionale della
pesca   marittima  e  dell'acquacoltura,  adottato  con  decreto  del
Ministro  della  marina  mercantile  14  agosto  1985, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
1986,  piano  che mantiene la propria validita' fino all'approvazione
del   successivo,   sono   considerate   prioritarie   le  iniziative
riguardanti  la  demolizione,  l'affondamento a fini di ripopolamento
per   zone   marine  protette,  il  trasferimento  ed  il  cambio  di
destinazione  delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con
reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica )).
  3.  Il  Ministro  della  marina  mercantile,  con  proprio decreto,
sentito  il  Comitato  nazionale  per  la conservazione e la gestione
delle  risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge
17  febbraio  1982,  n.  41,  stabilisce  le  norme di attuazione del
presente articolo.
  4.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo e'
determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.