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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 359

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 17-5-1995
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di assicurare i
necessari finanziamenti agli enti locali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 agosto 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  tesoro  e dell'interno, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                              Bilancio

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77))
  2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito
dall'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256,
per  la  deliberazione  dei  bilanci  di previsione dei comuni, delle
province, dei loro consorzi e delle comunita' montane.
  3.  All'articolo  1-quater,  comma 4, del decreto-legge 28 febbraio
1983,  n.  55,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite
dalle  seguenti:  "con  i  Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica".
  3-bis.  Per  i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge
20  luglio  1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per
l'adozione   della   deliberazione   relativa   al  conto  consuntivo
dell'esercizio finanziario 1986 e' prorogato al 31 marzo 1988.