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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 353

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri clandestini extracomunitari.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/09/1987)
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Testo in vigore dal: 29-8-1987
al: 1-9-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto  il  decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, concernente
sanzioni per omessa denuncia di stranieri od apolidi;
  Vista  la  legge  30  dicembre  1986,  n. 943, concernente norme in
materia   di   collocamento   e   di   trattamento   dei   lavoratori
extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine;
  Considerato  che,  alla  data attuale e nonostante la proroga al 27
settembre 1987 dei termini di regolarizzazione, un limitato numero di
lavoratori  stranieri  presenti  nel territorio dello Stato ha fruito
della  regolarizzazione,  si  rende necessario confermare la predetta
data  per  la  regolarizzazione  medesima,  al fine di evitare che si
perpetuino   inammissibili   situazioni   di   clandestinita'   e  di
illegalita'  che  si risolverebbero, in ultima analisi, a danno degli
stessi lavoratori stranieri ancora irregolari;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di consentire la
completa  regolarizzazione,  ai sensi dell'articolo 16 della legge 30
dicembre  1986,  n.  943,  delle  posizioni  dei lavoratori stranieri
extracomunitari  dimoranti  in  Italia alla data di entrata in vigore
della legge medesima;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 agosto 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  I  termini  previsti  dall'articolo  16 della legge 30 dicembre
1986, n. 943, sono differiti al 31 dicembre 1987.