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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 317

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 398 (in G.U. 03/10/1987, n.231) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal: 3-8-1987
al: 2-10-1987
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia   di  tutela  dei  lavoratori  italiani  operanti  nei  Paesi
extracomunitari  e  di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi
speciali gestiti dall'INPS;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.   I   lavoratori   italiani   operanti   all'estero,   in  Paesi
extracomunitari  con  i quali non sono in vigore accordi di sicurezza
sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di
cui  al  comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme
di  previdenza  ed assistenza sociale, con le modalita' in vigore nel
territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:
    a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
    b) assicurazione contro la tubercolosi;
    c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
    d)  assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
    e) assicurazione contro le malattie;
    f) assicurazione di maternita'.
  2.  Sono  tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a
5,  per  i  lavoratori  italiani  assunti  nel territorio nazionale o
trasferiti  da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o
attivita' lavorative in Paesi extracomunitari:
    a)  i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria
sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
    b)  le societa' costituite all'estero con partecipazione italiana
di  controllo  ai  sensi  dell'articolo 2359, primo comma, del codice
civile;
    c)  le  societa'  costituite all'estero, in cui persone fisiche e
giuridiche  di  nazionalita'  italiana  partecipano direttamente, o a
mezzo  di  societa'  da  esse controllate, in misura complessivamente
superiore ad un quinto del capitale sociale;
    d) i datori di lavoro stranieri.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di
assunzione  in  Paesi  extracomunitari di lavoratori italiani qualora
detta  assunzione  si  realizzi  entro  i  dodici mesi immediatamente
successivi all'espatrio.
  4.  I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attivita'
all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta
dall'ufficio  regionale  del  lavoro del luogo di residenza, il quale
rilascia il nulla osta all'assunzione che puo' avvenire con richiesta
nominativa.  L'iscrizione nella lista e' compatibile con quella nella
lista  ordinaria  di  collocamento.  Il  lavoratore  che  stipula  un
contratto  per l'estero puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella
lista ordinaria.