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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 22 luglio 1987, n. 313

Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei suini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1987)
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Testo in vigore dal: 31-7-1987
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, concernente la
produzione,  l'acquisto,  la distribuzione ed impiego dei vaccini per
le  profilassi  immunizzanti  obbligatorie  degli animali, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  17 aprile 1987, e successive
modifiche;
  Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n.
475;
  Vista la risoluzione n. 2/86 del Consiglio sanitario nazionale
  della  seduta  del  23  aprile  1986  in riferimento alla epizoozia
  aftosa;
Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' nelle
sedute del 18 febbraio 1987 e dell'11 giugno 1987;
  Constatato  che  l'afta epizootica si e' manifestata con insistenza
in  un  recente  passato  in  numerosi allevamenti di suini di alcune
province del territorio nazionale;
  Ritenuto  opportuno attuare un programma di vaccinazione antiaftosa
di  emergenza  ai  fini  della  difesa sanitaria degli allevamenti di
suini nelle zone maggiormente esposte al rischio dell'infezione;

                               Ordina:
                               Art. 1.

  Nelle  province  di  Bergamo,  Brescia,  Cremona,  Mantova, Milano,
Modena,  Reggio  Emilia,  Parma  e' resa obbligatoria la vaccinazione
antiaftosa  dei  suini  con  vaccino  monovalente  A5 che deve essere
attuata nei modi e nei termini indicati nei successivi articoli.