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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1987, n. 289

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/1987)
Testo in vigore dal: 5-8-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del trattamento  economico  e  normativo  del  personale  a  rapporto
convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la  stipula  di
accordi collettivi nazionali tra le delegazioni  del  Governo,  delle
regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  in   campo
nazionale, delle categorie interessate. 
  Visto l'art. 9 della  legge  23  marzo  1981,  n.  93,  concernente
disposizioni integrative  della  legge  3  dicembre  1971,  n.  1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha  integrato
la suddetta delegazione con i  rappresentanti  designati  dall'Unione
nazionale comuni comunita' enti montani  (UNCEM),  in  rappresentanza
delle  comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzione  di   unita'
sanitarie locali; 
  Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge  27  dicembre  1983,  n.
730; 
  Preso atto che e' stato stipulato un accordo  collettivo  nazionale
per la  regolamentazione  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina
generale, ai sensi dell'art. 48 della legge  n.  833  del  1978,  con
scadenza al 30 giugno 1988; 
  Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 sulle
procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
 
  E'  reso  esecutivo   l'accordo   collettivo   nazionale   per   la
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina  generale,  ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  riportato
nel testo allegato. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 8 giugno 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                FANFANI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1987 
  Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 13 
    


  NOTE:

  Note alle premesse:
    - Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e'
riportato nella nota al dispositivo del decreto.
    - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della  legge  27  dicembre
1983, n. 730, recante: "Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  1984)"  e'
riportato nella nota all'art. 40.

  Nota al dispositivo del decreto:
    Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il
seguente:
    "Art. 48 (Personale a rapporto  convenzionale).  -  L'uniformita'
del trattamento economico  e  normativo  del  personale  sanitario  a
rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio  nazionale
da convenzioni, aventi durata  triennale,  del  tutto  conformi  agli
accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le  regioni  e
l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani   (ANCI)   e   le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   in   campo
nazionale di ciascuna categoria. La delegazione  del  Governo,  delle
regioni e  dell'ANCI  per  la  stipula  degli  accordi  anzidetti  e'
costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del  lavoro  e
della previdenza sociale  e  del  tesoro,  da  cinque  rappresentanti
designati dalle Regioni attraverso la Commissione  interregionale  di
cui  all'art.  13  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  da  sei
rappresentanti designati dall'ANCI.
    L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso  esecutivo
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei Ministri.  I  competenti  organi  locali
adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto
i necessari e dovuti atti deliberativi.
    Gli accordi collettivi nazionali di cui  al  primo  comma  devono
prevedere:
      1) il rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la  medicina
generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare
il numero dei medici generici e dei pediatri  che  hanno  diritto  di
essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo  il
diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
      2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per
i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti  convenzionati
esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
      3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici  con
rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
      4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del
rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche,  al  fine
di  favorire  la  migliore  distribuzione  del  lavoro  medico  e  la
qualificazione delle prestazioni;
      5)  il  numero  massimo  degli  assistiti  per  ciascun  medico
generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo
delle ore per i  medici  ambulatoriali  specialisti  e  generici,  da
determinare in rapporto ad altri impegni di  lavoro  compatibili;  la
regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in  dipendenza
del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della
libera  professione  nei  confronti  dei  propri  convenzionati;   le
attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni  assunti
nella convenzione. Eventuali deroghe in  aumento  al  numero  massimo
degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere
autorizzate in relazione a particolari situazioni  locali  e  per  un
tempo determinato dalle regioni, previa domanda  motivata  all'unita'
sanitaria locale;
      6) l'incompatibilita' con  qualsiasi  forma  di  cointeressenza
diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di
cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene  al
rapporto di lavoro si applicano  le  norme  previste  dal  precedente
punto 4);
      7) la differenziazione  del  trattamento  economico  a  seconda
della quantita' e qualita' del  lavoro  prestato  in  relazione  alle
funzioni  esercitate  nei   settori   della   prevenzione,   cura   e
riabilitazione. Saranno fissate a tal  fine  tariffe  socio-sanitarie
costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera  scelta,
da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti  e
generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore  di
lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle
prestazioni effettuate presso gli ambulatori  convenzionati  esterni.
Per  i  pediatri  di   libera   scelta   potranno   essere   previste
nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
      8)  le   forme   di   controllo   sull'attivita'   dei   medici
convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte  dei  medici
degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti  sanzioni,
compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento
per  la  loro  irrogazione,   salvaguardando   il   principio   della
contestazione  degli  addebiti  e   fissando   la   composizione   di
commissioni paritetiche di disciplina;
      9)  le  forme  di  incentivazione  dei   medici   convenzionati
residenti in zone particolarmente  disagiate,  anche  allo  scopo  di
realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
      10) le modalita' per  assicurare  l'aggiornamento  obbligatorio
professionale dei medici convenzionati;
      11) le modalita' per assicurare la continuita'  dell'assistenza
anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
      12) le forme di collaborazione fra i medici, il  lavoro  medico
di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e  la  partecipazione
dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
      13)  la  collaborazione  dei  medici,  per  la  parte  di  loro
competenza, alla  compilazione  di  libretti  sanitari  personali  di
rischio.
    I criteri di cui al comma precedente, in quanto  applicabili,  si
estendono alle convenzioni con le  altre  categorie  non  mediche  di
operatori professionali, da stipularsi con le  modalita'  di  cui  al
primo e secondo comma del presente articolo.
    Gli stessi criteri,  per  la  parte  compatibile,  si  estendono,
altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e  di
riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti  o  istituti  privati
convenzionati con la regione.
    Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  anche
alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie  locali
con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
    E' nullo qualsiasi  atto,  anche  avente  carattere  integrativo,
stipulato  con  organizzazioni  professionali  o  sindacali  per   la
disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi
di gestione delle unita' sanitarie locali  di  stipulare  convenzioni
con ordini religiosi per l'espletamento di servizi  nelle  rispettive
strutture.
    E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli  appartenenti
alle categorie di cui al presente  articolo.  Gli  atti  adottati  in
contrasto  con  la  presente  norma  comportano  la   responsabilita'
personale degli amministratori.
    Le  federazioni  degli  ordini  nazionali,  nonche'   i   collegi
professionali, nel  corso  delle  trattative  per  la  stipula  degli
accordi nazionali collettivi  riguardanti  le  rispettive  categorie,
partecipano in  modo  consultivo  e  limitatamente  agli  aspetti  di
carattere  deontologico  e  agli  adempimenti  che  saranno  ad  essi
affidati dalle convenzioni uniche.
    Gli  ordini  e  i  collegi  professionali  sono  tenuti  a   dare
esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni
uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico
i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che  si  siano
resi  inadempienti  agli  obblighi  convenzionali,  indipendentemente
dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
    In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al  comma
precedente, la regione  interessata  provvede  a  farne  denuncia  al
Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla
competente  federazione  nazionale  dell'ordine.  Il  Ministro  della
sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di  un
commissario, scelto tra gli iscritti  nell'albo  professionale  della
provincia, per il compimento degli atti cui l'Ordine provinciale  non
ha dato corso.
    Sino  a  quando  non  sara'  riordinato  con  legge  il   sistema
previdenziale    relativo    alle     categorie     professionistiche
convenzionate, le convenzioni di cui al presente  articolo  prevedono
la determinazione della misura  dei  contributi  previdenziali  e  le
modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data
15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".