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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 267

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1988)
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Testo in vigore dal: 12-7-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile
1987  (registrato  alla  Corte  dei  conti il 22 aprile 1987, atti di
Governo,  registro  n.  64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio
Paladin,  Ministro  senza  portafoglio, e' stato conferito l'incarico
per la funzione pubblica;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n.  13,  recante  disposizioni  valevoli  per  tutti  i  comparti  di
contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego,  risultanti dalla
disciplina  prevista  dall'accordo  intercompartimentale,  emanata ai
sensi  dell'art.  12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo
1983, n. 93;
  Visto  l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986,   n.  68,  che  ha  istituito  il  comparto  di  contrattazione
collettiva  per  il  personale  degli enti pubblici non economici, ai
sensi  della  previsione di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983,
n. 93;
  Vista  la  legge  20  marzo  1970,  n. 75, recante disposizioni sul
riordinamento  degli  enti  pubblici  non economici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411,  16  ottobre 1979, n. 509, 22 dicembre 1979, n. 768, e 25 giugno
1983,  n.  346,  recanti  disposizioni  risultanti  dalla  disciplina
prevista dagli accordi sindacali per il personale degli enti pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986; n.
935,  recante  disposizioni  in ordine alle qualifiche funzionali, ai
profili  professionali  ed  ai  criteri  concernenti l'attuazione del
principio  di  inquadramento  per profili professionali del personale
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Vista  la  legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987);
  Visto  l'art.  27  della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di
oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del 20 marzo 1987, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 e
dell'ottavo  comma  dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con
la   quale  -  respinte  o  ritenute  inammissibili  le  osservazioni
formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno
partecipato  alle  trattative - e' stata autorizzata, previa verifica
delle  compatibilita'  finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo  per  il  triennio  1985-1987  riguardante  il  personale del
comparto  degli  enti  pubblici  non economici, di cui all'art. 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,
raggiunta  in  data  9  gennaio  1987  fra  la  delegazione  di parte
pubblica,   composta   come   previsto   dal  citato  art.  3,  e  le
confederazioni  sindacali  C.G.I.L.  - C.I.S.L. - U.I.L. - C.I.D.A. -
C.I.S.N.A.L.   -   C.I.S.A.L.   -   CONF.S.A.L.  -  C.I.S.A.S.  e  le
organizzazioni   sindacali   di  categoria  ad  esse  aderenti  e  la
organizzazione  sindacale  F.L.E.P.A.R.;  accordo  cui  hanno aderito
successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti
alle trattative: la C.I.L.D.I. in data 21 gennaio 1987, la F.I.M.E.D.
in  data  24  febbraio  1987  e la C.O.N.F.I.L.L. in data 26 febbraio
1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  26  aprile  1987,  ai sensi dell'art. 6 della legge 29
marzo  1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di
accordo   sottoscritto   in   data   26   marzo   1987  dalle  stesse
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali trattanti in precedenza
indicate  ed  il  recepimento  e  l'emanazione delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del
comparto  degli  enti  pubblici  non economici, di cui all'art. 3 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il
triennio 1985-1987;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e
della previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                    Area di applicazione e durata

  1.  Il  presente  decreto  si applica al personale dipendente degli
enti  pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza
dello  Stato,  compresi  quelli  soggetti a processi di soppressione,
scorporo  o riforma - salvo che per essi non sia individuato comparto
di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986, n. 68 - e al personale
degli enti per i quali non si sia ancora proceduto all'attuazione dei
relativi provvedimenti di riordino.
  2. I benefici economici del presente decreto si applicano anche nei
confronti  del  personale degli enti pubblici soppressi, confluito in
altre  amministrazioni,  al quale, alla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   sia   ancora   provvisoriamente  attribuito  il
trattamento   economico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  25  giugno  1983,  n.  346, salva la rideterminazione dei
trattamenti    spettanti    a    seguito   di   inquadramento   nelle
amministrazioni di destinazione.
  3.  Il  presente  decreto si riferisce al periodo 1 gennaio 1985-31
dicembre  1987.  Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e
si  protraggono  fino  al  30  giugno  1988,  fatte  salve le diverse
decorrenze   espressamente   previste  nei  successivi  articoli  per
particolari istituti contrattuali.
  4. Per la parte non modificata, rimangono in vigore le disposizioni
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411,  al  decreto del presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n.
509,  e  successive  integrazioni, ed al decreto del Presidente della
Repubblica  25 giugno 1983, n. 346, nonche' al decreto del Presidente
della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.