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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1987, n. 256

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1987)
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Testo in vigore dal: 2-7-1987
al: 31-8-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di assicurare i
necessari finanziamenti agli enti locali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Coniglio  dei Ministri e dei
Ministri  del  tesoro  e dell'interno, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                              Bilancio

  1.  Per  la  predisposizione,  la deliberazione ed il controllo dei
bilanci  dei  comuni  e  delle  province si applicano le disposizioni
dell'articolo  1-quater  del  decreto-legge  28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
  2.  Per l'anno 1987, il termine per la deliberazione dei bilanci di
previsione  dei  comuni,  delle  province,  dei loro consorzi e delle
comunita'  montane  e'  fissato  al  31  luglio  1987. Di conseguenza
restano  modificati  gli altri termini per gli adempimenti connessi a
tale deliberazione ai sensi del comma 1.
  3.  All'articolo  1-quater,  comma 4, del decreto-legge 28 febbraio
1983,  n.  55,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite
dalle  seguenti:  "con  i  Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica".