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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. 240

Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
Testo in vigore dal: 12-7-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'art.  6  della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con il quale
viene  conferita  delega  al  Governo per provvedere al riordinamento
della  banda  musicale della Polizia di Stato al fine di adeguarne la
normativa  a  quella  dei  decreti del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, numeri 335, 336 e 337;
  Vista  la  legge  5  giugno 1965, n. 707, concernente l'ordinamento
della banda del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,
n. 742;
  Considerato  che  il  terzo comma dell'art. 85 della legge 1 aprile
1981,  n.  121,  da  facolta'  al  Ministro  dell'interno, in casi di
urgente  necessita',  di  curare  la  definizione  dei  provvedimenti
proposti,  dandone  comunicazione al Consiglio nazionale di polizia e
prescindendo dell'acquisizione del parere di quest'ultimo;
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  858,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19,
il  quale  sostituisce  al  parere  del citato Consiglio nazionale di
polizia, quello delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato
piu' rappresentative a livello nazionale;
  Considerato  che  il  testo  del presente decreto, alla cui stesura
hanno contribuito rappresentanti dei sindacati della Polizia di Stato
piu'  rappresentativi  a  livello nazionale, e' stato comunicato agli
stessi  a norma del citato art. 85, terzo comma, della legge 1 aprile
1981, n. 121;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1987;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno:

                                EMANA

il seguente decreto:

               NUOVO ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE
                       DELLA POLIZIA DI STATO

                               Art. 1.
                    Compiti della banda musicale

  1. La banda musicale della Polizia di Stato ha sede a Roma.
  2.  Essa  e'  un  complesso  organico  destinato a partecipare alle
celebrazioni  piu'  importanti della vita della istituzione nonche' a
rappresentare  la  Polizia  di  Stato  in occasione di manifestazioni
pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
  3.   Essa  puo'  essere,  altresi',  autorizzata  a  svolgere,  nel
perseguimento  di scopi di interesse pubblico, attivita' promozionali
per  la  diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con
associazioni  culturali  e  con  enti pubblici o privati, nazionali e
stranieri.