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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1986, n. 1110

Decentramento ai provveditori agli studi delle competenze in materia di nomine dei presidenti degli esami di licenza media nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti statali d'arte.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-6-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  7,  terzo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  14  maggio  1966, n. 362, concernente norme di esecuzione
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
  Vista  la  legge  9  agosto  1986,  n.  467,  concernente norme sul
calendario scolastico;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  243  del  12  settembre  1986
applicativa della predetta legge;
  Considerata  l'impossibilita'  per  l'ispettorato  per l'istruzione
artistica  di reperire docenti per le nomine a presidenti degli esami
di licenza media nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai
conservatori di musica;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso in data 10 aprile
1986;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione,

                              Decreta:

  L'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
14  maggio  1966,  concernente  le norme di esecuzione della legge 31
dicembre  1962,  n.  1859,  per  quanto  riguarda l'esame di Stato di
licenza   della   scuola   media,  e'  modificato  nel  senso  di  un
decentramento  di competenze relativamente alla nomina dei presidenti
delle  commissioni  di  esame  di  licenza  media  nelle scuole medie
annesse ai conservatori di musica e agli istituti d'arte dal Ministro
della pubblica istruzione ai provveditori agli studi.
  Pertanto,  l'ultimo  comma  dell'art.  7  del succitato decreto del
Presidente  della  Repubblica  14  maggio 1966 e' sostituito nel modo
seguente:
  "I  presidenti  delle  commissioni di esame di licenza delle scuole
medie  annesse  ai  conservatori  di  musica statali ed agli istituti
musicali  pareggiati  nonche'  agli istituti e scuole d'arte statali,
pareggiati  e  legalmente riconosciuti, sono nominati con decreto del
provveditore agli studi, che li sceglie tra le categorie di personale
direttivo  o  insegnante di primo, secondo e terzo ruolo appartenenti
rispettivamente  ai  ruoli  dei  conservatori  di  musica  statali  e
istituti musicali pareggiati ovvero degli istituti e scuole statali o
pareggiate  d'arte  e  dei  licei  artistici  statali  o  pareggiati,
corrispondenti  alle  categorie indicate nel terzo comma del presente
articolo".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1986

                               COSSIGA

                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1987
  Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 30