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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 marzo 1987, n. 145

Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/1989)
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Testo in vigore dal: 1-5-1987
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: "Legge quadro  sull'ordinamento
della polizia municipale"; 
  Ritenuto di dover dare attuazione al disposto  dell'art.  5,  comma
quinto, della predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto
un regolamento contenente norme di carattere generale  concernenti  i
casi e le modalita' dell'armamento degli  appartenenti  alla  polizia
municipale ai quali e' conferita la qualita' di  agente  di  pubblica
sicurezza, nonche' la tipologia e il numero delle armi in dotazione e
l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso; 
  Visti il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di
esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
  Vista  la  legge  18  aprile  1975,  n.  110,  contenente:   "Norme
integrative della disciplina vigente per  il  controllo  delle  armi,
delle munizioni e degli esplosivi"; 
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
 
  Le norme di carattere generale concernenti i casi  e  le  modalita'
dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e'
conferita la qualita' di agente di  pubblica  sicurezza,  nonche'  la
tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni
di tiro per l'addestramento al loro uso sono  stabilite  con  l'unito
regolamento che fa parte integrante del presente decreto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 1987 
 
                        Il Ministro: SCALFARO 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI