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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 marzo 1987, n. 105

Limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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Testo in vigore dal: 19-12-2017
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                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto il testo  unico  delle  leggi  sulle  acque  e  gli  impianti
elettrici, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  11
dicembre 1933, n. 1775; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
1983, n. 30, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 145 del 28 maggio 1983; 
  Rilevato che il Piano  energetico  nazionale  nello  "aggiornamento
1985-87", approvato con deliberazione del CIPE del 20 marzo 1986,  ha
posto un  particolare  accento  sulla  "necessita'  di  dedicare  una
maggiore attenzione alle conseguenze ambientali  della  produzione  e
dell'uso dell'energia, attraverso un  miglioramento  della  normativa
esistente ed un  potenziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e  dei
servizi di protezione e controllo delle emissioni nocive"; 
  Viste le direttive del Consiglio delle  Comunita'  europee  del  15
luglio 1980 e del 7 marzo 1985 - riguardanti, la prima,  l'immissione
nell'atmosfera  di  biossido  di  zolfo  (SO2)  e  di  particelle  in
sospensione e, la seconda, gli ossidi di azoto (NOx) - emanate  sulla
base delle indicazioni suggerite dall'Organizzazione  mondiale  della
sanita'; 
  Considerato che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 28 marzo 1983, n. 30, sono stati gia' recepiti  parzialmente
gli standards fissati dalle direttive della CEE sopracitate; 
  Rilevato che nell'ambito  della  convenzione  di  Ginevra  (ECE-ONU
1979) sul trasporto  a  lunga  distanza  degli  inquinanti  e'  stato
predisposto il cd. protocollo  di  Helsinki,  il  quale  prevede  una
riduzione nel 1993 del 30% delle emissioni globali nazionali  di  SO2
rispetto a quelle del 1980; 
  Rilevato altresi' che presso il Consiglio delle  Comunita'  europee
e' in fase di avanzata discussione una  proposta  di  direttiva  CEE,
relativa alla  riduzione  delle  emissioni  dei  grandi  impianti  di
combustione, e che essa mira ad  una  consistente  riduzione  globale
delle emissioni di SO2 per gli impianti gia' esistenti, nonche' ad un
contenimento delle emissioni di SO2 ai minimi  livelli  ottenibili  a
costi non eccessivi attraverso l'uso delle tecnologie a  disposizione
per gli impianti nuovi e che analoghe azioni vengono suggerite per il
contenimento delle emissioni di NOx e delle polveri; 
  Considerato che gli indirizzi formulati al riguardo  dal  Consiglio
dei Ministri delle  Comunita'  europee  prevedono  altresi'  che  gli
obiettivi di riduzione delle emissioni vengano perseguiti  attraverso
l'attuazione di programmi nazionali degli Stati  membri  che  tengano
conto  per  un  verso  delle  specifiche  situazioni  ambientali   di
riferimento, e per altro verso delle condizioni di sviluppo economico
comune; 
  Considerato  che  il  Piano  energetico  nazionale   "aggiornamento
1985-1987", prevede la tempestiva realizzazione di centrali a carbone
gia' in costruzione, autorizzate o in corso di  localizzazione,  come
elemento essenziale nel processo di diversificazione delle  fonti  di
energia; 
  Considerato che per  le  ragioni  sopraindicate  appare  necessario
adottare un provvedimento avente efficacia  su  tutto  il  territorio
nazionale, contenente prescrizioni e  limitazioni  per  un  ulteriore
contenimento  delle   emissioni,   in   relazione   alle   conoscenze
scientifiche piu' avanzate in campo internazionale; 
  Preso atto che la legge 8 luglio 1986, n. 349, all'art. 2, comma 1,
sub c), domanda al Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
della sanita'  le  funzioni  attribuite  allo  Stato  in  materia  di
inquinamento atmosferico tra cui "la  fissazione  dei  limiti  minimi
inderogabili  d'accettabilita'  delle  emissioni  ......   inquinanti
nell'atmosfera"; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  Fermo  restando  l'obbligo  del  rispetto  delle   disposizioni
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28
marzo 1983, n. 30, relative agli standards di qualita' dell'aria sono
fissati come segue i limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti
termoelettrici a vapore: 
    A) Nuovi impianti di centrale, di potenza complessiva superiore a
100  MW  termici,  alimentati  da  combustibili  liquidi  o   solidi,
autorizzati successivamente al primo gennaio 1980 e che entreranno in
servizio dopo il primo febbraio 1987: 
      emissioni di biossido di zolfo (SO2):  per  i  primi  due  anni
dalla data di entrata in servizio il valore medio di  trenta  giorni,
calcolato come media dei valori semiorari, non potra'  superare  1200
mg/Nm3; successivamente tale valore non potra' superare  400  mg/Nm3.
Limitatamente agli impianti gia' in costruzione alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'installazione
e la messa in funzione dei dispositivi di riduzione delle  emissioni,
il valore medio di trenta giorni predetto non  potra'  superare  1200
mg/Nm3 a partire dal compimento del secondo anno successivo alla data
di avviamento degli impianti medesimi; con decorrenza dal  compimento
del terzo anno successivo alla predetta data, tale valore non  potra'
superare 400 mg/Nm3; 
      emissioni di ossidi di azoto (NO): il valore  medio  di  trenta
giorni,  calcolato  come  media  dei  valori  semiorari,  non  potra'
superare 650 mg/Nm3; 
      emissioni  di  polveri:  il  valore  medio  di  trenta  giorni,
calcolato come media dei valori semiorari,  non  potra'  superare  50
mg/Nm3. 
    B) Impianti gia' in  servizio  di  potenza  superiore  a  400  MW
termici per i quali sono  in  corso  o  sono  programmati  interventi
radicali di trasformazione per l'impiego di carbone non miscelato: 
      emissioni di SO2: a trasformazione completata il  valore  medio
annuo calcolato come media dei valori semiorari, non potra'  superare
1200 mg/Nm3; 
      emissioni di NOx: a trasformazione completata il valore  annuo,
calcolato come media dei valori semiorari, non potra'  superare  1200
mg/Nm3. 
    Limitatamente agli impianti in corso di trasformazione alla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  al  fine  di  consentire
l'installazione e messa in servizio  degli  adeguati  dispositivi  di
riduzione delle emissioni, gli esercenti sono tenuti al  rispetto  di
tali limiti entro il termine perentorio di  cinque  anni  dalla  data
sopraindicata. 
  C) Tutti i valori dei limiti di cui ai precedenti punti A) e B)  si
intendono  riferiti  ad  un  eccesso  di  ossigeno  del  3%   per   i
combustibili liquidi e gassosi e del 6% per i combustibili solidi. 
  Nel calcolo dei predetti valori medi non si tiene conto dei  valori
semiorari rilevati durante  periodi  di  fuori  servizio  totale  per
guasto del dispositivo  di  riduzione  delle  emissioni,  purche'  la
durata  dell'arresto  del  dispositivo  non  superi  i  dieci  giorni
consecutivi, ne' complessivamente trenta giorni all'anno. Nel caso di
fuori servizio totale oltre i dieci giorni consecutivi  dei  predetti
dispositivi si dovra' interrompere il funzionamento dell'impianto con
quel  combustibile  per  il  quale  i  dispositivi  stessi  risultano
indispensabili per il rispetto dei limiti alle emissioni. 
  D) Complesso di centrali. 
  Ferme  restando  le  prescrizioni  indicate  ai  precedenti  punti,
ciascun  esercente  di  un  complesso  di   centrali   con   impianti
termoelettrici che nell'anno  1980  hanno  emesso  nell'atmosfera  un
quantitativo globale di SO2 superiore a 300.000 tonnellate  dovranno,
entro l'anno 1990, ridurre le emissioni complessive del 30%  rispetto
alle emissioni dell'anno 1980. 
  2. Ciascun esercente, a  decorrere  dal  1  febbraio  1987,  dovra'
presentare, annualmente al Ministero dell'ambiente  ed  al  Ministero
della sanita', i dati di emissione globale di SO2 NOx e polveri dalle
proprie centrali, non oltre il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello preso in considerazione. 
  3. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel  presente
decreto si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa. 
                                                             (1)((2)) 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Roma, addi' 10 marzo 1987 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                             DE LORENZO 
 
                                            Il Ministro della sanita' 
                                                         DONAT CATTIN 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280,  comma
1, lettera d))  che  e'  abrogato  il  presente  decreto  escluse  le
disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza  e
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14   del   decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal  D.Lgs.  15
novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1,  lettera
d)) che e' abrogato il presente decreto escluse  le  disposizioni  di
cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.