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COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 12 febbraio 1987, n. 94

Direttive per la concessione di benefici agevolativi alle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.

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Testo in vigore dal: 4-4-1987
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER  IL  COORDINAMENTO  DELLA  POLITICA
                             INDUSTRIALE 
 
  Vista la legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  che  istituisce,  tra
l'altro, il "Fondo speciale per gli  interventi  a  salvaguardia  dei
livelli  di  occupazione"  per  la  concessione   di   contributi   a
cooperative costituite  tra  dipendenti  provenienti  da  aziende  in
crisi; 
  Vista la propria delibera in data 19  dicembre  1985,  adottata  in
applicazione dell'art. 19 della medesima legge che demanda  al  CIPI,
su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  di
concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il compito di determinare direttive per la concessione del contributo
a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge citata, nonche' per il
coordinamento con le altre agevolazioni alle  iniziative  industriali
previste da leggi statali, regionali e  delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
  Visto l'art. 1,  lettera  d),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  611/1986  relativo  all'approvazione  dell'elenco  dei
decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta Ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo
comma e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839; 
  Vista la nota in data 16 gennaio 1987 con  la  quale  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato che la
commissione delle Comunita' europee ha dato il  proprio  assenso  per
l'applicazione della legge n. 49/1985; 
  Ritenuto di integrare le direttive di cui alla citata delibera CIPI
del 19 dicembre 1985  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28
gennaio 1986, n. 22,  con  ulteriori  indicazioni  coerenti  con  gli
orientamenti emersi nei contatti con la commissione  delle  Comunita'
europee; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
 
                              Delibera: 
 
  1. I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17 della  legge  27
febbraio 1985, n. 49, da destinare alle societa' finanziarie  di  cui
all'art. 16, possono essere concessi per iniziative di cooperative di
produzione e lavoro costituite da non piu' di 100 soci lavoratori. 
  Nel caso di  iniziative  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro
operanti nel settore tessile  e  abbigliamento  il  numero  dei  soci
lavoratori non potra' superare le 50 unita' lavorative. 
  2. I contributi predetti possono tuttavia essere concessi,  in  via
eccezionale, anche per iniziative  di  cooperative  di  produzione  e
lavoro con piu' di 100 soci lavoratori, ovvero con piu'  di  50  soci
lavoratori nel caso di cooperative operanti  nel  settore  tessile  e
abbigliamento, purche' le iniziative stesse siano  caratterizzate  da
contenuti occupazionali e tecnologici particolarmente  qualificati  e
meritevoli. 
  3. Le iniziative di cui al punto 2, saranno notificate, a cura  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  alla
commissione  delle  Comunita'  europee  e  potranno  beneficiare  dei
contributi soltanto a  seguito  dell'autorizzazione  delle  autorita'
comunitarie. 
  4. Il punto  5  della  delibera  del  CIPI  del  19  dicembre  1985
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1986,  n.  22,  e'
cosi' modificato: 
    I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17  della  legge  n.
49/1985  non  potranno  riguardare,  fino  a  nuove   determinazioni,
iniziative di cooperative  di  produzione  e  lavoro  concernenti  la
realizzazione, nel  settore  industriale,  di  nuovi  impianti  e  di
ampliamenti localizzati: 
      a) nel Mezzogiorno, nei comparti sospesi o esclusi elencati nei
punti 4 e 5 della delibera CIPI del 16 luglio 1986, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1986, n. 192; 
      b)  nelle  rimanenti  aree  del  Paese  nei  comparti   sospesi
individuati nel punto 3 della delibera del CIPE del 31 maggio 1977  e
nella delibera del CIPE del 28 marzo 1985, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale del 22 aprile 1985, n. 95, nonche' del CIPI del 16 novembre
1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  22  dicembre  1978,  n.
356. 
    Le iniziative di riattivazione in ogni settore  sono  ammissibili
alle agevolazioni. 
    Gli  interventi  dovranno  essere  coerenti  con   la   normativa
comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato;  in  particolare,  le
iniziative di cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore
agricolo o agro-alimentare potranno essere  prese  in  considerazione
soltanto  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  concernente   la
politica agricola comune. 
  5. Qualora per una iniziativa prevista dalla legge  n.  49/1985  si
verifichi un caso significativo di  cumulo  degli  aiuti  secondo  le
regole delle Comunita' europee di cui alla Gazzetta Ufficiale  n.  C3
del 5 gennaio 1985 (85/CE/03 - Comunicazione  della  commissione  sul
cumulo degli aiuti a finalita' plurima), l'iniziativa medesima  sara'
preliminarmente notificata, a cura del Ministero dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  alla  commissione  delle   Comunita'
europee e potra' beneficiare delle  agevolazioni  stesse  soltanto  a
seguito dell'autorizzazione delle autorita' comunitarie. 
  6. La sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca
Nazionale del  lavoro  dovra'  curare  che  i  finanziamenti  di  cui
all'art. 1 della legge 27 febbraio 1985 n. 49 non superino, di norma,
il 70% del costo dell'investimento.  Tale  limite,  tuttavia,  potra'
essere   elevato   fino   alla   copertura   dell'intero    ammontare
dell'investimento previsto in presenza di  progetti  localizzati  nel
Mezzogiorno ovvero con obiettive e particolari esigenze di  carattere
finanziario in relazione alle capacita' di autofinanziamento. 
  7. La stessa sezione speciale dovra' curare che le disposizioni  di
cui al punto 4 siano applicate per i finanziamenti agevolati a valere
sul  Foncooper  concessi  anche  a  cooperative  che  non  siano   di
produzione e lavoro. 
  8. La presente delibera, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare. 
 
  Roma, addi' 12 febbraio 1987 
 
                   Il Presidente delegato: ROMITA 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
          NOTE

          Nota al punto 4, lettera b):
            Si riproduce il testo del punto 3 della delibera del CIPE
          del 31 maggio 1977 non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale:
            "3.  -  E' sospesa, sino a nuove determinazioni di questo
          Comitato,  l'ammissibilita'  ai  benefici  anzidetti per le
          iniziative concernenti la costruzione di nuovi stabilimenti
          o l'ampliamento di stabilimenti gia' esistenti, relative ai
          seguenti settori e comparti industriali:
              a) industria petrolifera, relativamente alle produzioni
          di  cui  alle classi e sottoclassi 3/13/29 (raffinazione di
          petrolio)  e  3.13.30  (produzione  e  lavorazione  di olii
          minerali,    miscele    lubrificanti    e   affini)   della
          classificazione delle attivita' economiche ISTAT del 1971;
              b)  industria  chimica  di  base  (primaria) secondo le
          definizioni  del  progetto  di  promozione  per l'industria
          chimica  di  base,  approvato  dal CIPE il 6 dicembre 1971,
          salve  le  produzioni  intermedie per le quali la capacita'
          produttiva   nazionale,   compresa   quella   in  corso  di
          realizzazione,  appare  insufficiente rispetto alla domanda
          interna;
              c)  produzione  di  fibre  sintetiche, limitatamente ai
          comparti     la    cui    capacita'    produttiva    appare
          sovradimensionata  rispetto  alla capacita' di assorbimento
          del mercato;
              d)   metallurgia   non   ferrosa,   limitatamente  alle
          produzioni  primarie  che  comportino  un  alto  fabbisogno
          diretto  di  importazioni e/o un elevato consumo di energia
          rispetto  al  valore  della produzione, salve le iniziative
          che  presentino  una  diretta  capacita'  di valorizzazione
          delle  risorse  nazionali  e/o  che  facciano  parte  di un
          progetto in cui risultino integrate con iniziative a valle;
              e)  industria  della  carta, salve le produzioni per le
          quali la capacita' produttiva nazionale, compresa quella in
          corso  di realizzazione, appare insufficiente rispetto alla
          domanda interna;
              f) produzione di cemento;
              g)  estrazione,  frantumazione e vagliatura di pietrame
          per la produzione di inerti;
              h) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco;
              i)   produzioni   di  calcestruzzo  e  di  conglomerati
          bituminosi;
              l) infustamento di cherosene;
              m) imbottigliamento di gas in bombole;
              n) autofficine;
              o) studi fotografici;
              p) industria molitoria;
              q)  industria  della  pastificazione,  salvi i progetti
          intesi, nel Mezzogiorno, ad ampliare impianti esistenti;
              r) torrefazione di caffe';
              s) industria idrominerale;
              t)   produzione   e  raffinazione  dello  zucchero,  ad
          eccezione  delle  iniziative di ampliamento di stabilimenti
          dislocati nel Mezzogiorno in comprensori agricoli nei quali
          si  manifesti un importante sviluppo a carattere permanente
          della produzione bieticola;
              u)   allevamenti   avicoli   a   carattere  industriale
          nell'Italia centro-settentrionale.
            E'   altresi'   sospesa,  fino  a  nuove  determinazioni,
          l'ammissibilita'  ai  benefici  anzidetti per le iniziative
          concernenti  la realizzazione di nuovi impianti nel settore
          della    costruzione    e    riparazione    di    materiale
          ferrotranviario, ad accezione degli impianti localizzati in
          Sardegna".