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LEGGE 16 febbraio 1987, n. 81

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1992)
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Testo in vigore dal: 31-3-1987
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.

  1.  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare il nuovo
codice  di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi
e con le procedure previsti dalla presente legge.