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LEGGE 14 febbraio 1987, n. 40

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 1-3-2006
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli
enti  privati,  che  svolgono  attivita' rientranti nell'ambito delle
competenze  statali ((come definite dall'articolo 117, secondo comma,
lettera   m),   della  Costituzione  e  dalle  vigenti  normative  in
materia)),  contributi  per  le  spese  generali  di  amministrazione
relative  al  coordinamento  operativo a livello nazionale degli enti
medesimi, non coperte da contributo regionale.
  2.  Possono  usufruire  degli interventi di cui al comma 1 gli enti
privati   che  ((...))  applichino  per  il  personale  il  contratto
nazionale  di  lavoro  di  categoria,  rendano  pubblico  il bilancio
annuale  per  ciascun  centro  di  attivita'; non perseguano scopi di
lucro;  abbiano  carattere nazionale; operino in piu' di una regione;
siano  dotati  di  struttura  tecnica  ed  organizzativa  idonea allo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
  3.  Gli  enti  di  cui  ai  commi  precedenti  aventi  personalita'
giuridica  provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  ad apportare ai propri statuti le necessarie
modifiche,  prevedendo,  qualora  mancante  tra  i  propri organi, la
costituzione  di  un  collegio  di  sindaci del quale fanno parte due
funzionari  in  rappresentanza,  rispettivamente,  del  Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato.