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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 febbraio 1987, n. 25

Regolamento dei rapporti finanziari tra la Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con gestione autonoma di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa.

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Testo in vigore dal: 1-3-1987
                       IL MINISTRO DEL TESORO

  Visto l'art. 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, che al comma 1
prevede  la  costituzione  presso  la Cassa depositi e prestiti di un
Fondo  speciale  con  gestione autonoma e dotazione di 1.000 miliardi
per la concessione dei mutui;
  Visto  l'art.  3  della  predetta legge che al comma 2 autorizza la
Cassa  depositi  e prestiti ad effettuare con proprie disponibilita',
alle  condizioni  e  modalita' stabilite con decreto del Ministro del
tesoro,   anticipazioni  al  Fondo  speciale  fino  alla  concorrenza
dell'importo di 1.000 miliardi;
  Visto  l'art. 3 della citata legge che ai commi 4 e 5 prevede che i
criteri per il funzionamento del Fondo speciale, per l'erogazione dei
flussi  finanziari  e  la  determinazione  dei  limiti  degli importi
annuali  dei  mutui erogabili sono stabiliti con decreti del Ministro
del tesoro;
  Considerata  la  necessita'  di  istituire  per  il regolamento dei
rapporti  finanziari  apposito conto corrente tra la Cassa depositi e
prestiti  e  il  Fondo  speciale e di determinare il saggio reciproco
d'interesse  da  applicare  alle  anticipazioni  e  ai  rimborsi  che
verranno movimentati nel conto corrente stesso;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  istituito,  per  il  regolamento dei rapporti finanziari tra la
Cassa  depositi  e prestiti e il Fondo speciale con gestione autonoma
di  cui  alla  legge  18 dicembre 1986, n. 891, un conto corrente, al
saggio  reciproco  d'interesse  praticato  per  i  mutui  della Cassa
depositi e prestiti, da liquidarsi a semestralita' posticipate.
          NOTE

          Nota alle premesse:
            Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.  891/1986 e' il
          seguente:
            "Art.  3.  - 1. Per la concessione dei mutui disciplinati
          dalla presente legge e' costituito presso la Cassa depositi
          e  prestiti  un  fondo  speciale  con  gestione  autonoma e
          dotazione di lire 1.000 miliardi.
            2.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  ad
          effettuare, con le proprie disponibilita' e alle condizioni
          e  modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
          anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 fino alla
          concorrenza dell'importo di lire 1.000 miliardi.
            3. Il fondo speciale di cui al comma 1 imputa annualmente
          alla  Cassa  depositi  e prestiti i rimborsi in conto delle
          anticipazioni   concesse,   al   netto   delle   spese   di
          amministrazione  e  degli oneri derivanti dalle convenzioni
          di cui al comma 2 del successivo articolo 4.
            4.  I  criteri  per il funzionamento del fondo speciale e
          per  l'erogazione  dei flussi finanziari sono stabiliti con
          decreti del Ministro del tesoro.
            5.  Con  decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i
          limiti  degli  importi annuali dei mutui erogabili a valere
          sul  fondo  speciale  ai  sensi  della  presente  legge  ed
          aggiornati  i  tassi dei mutui previsti dall'articolo 2, in
          dipendenza  delle  variazioni  delle condizioni del mercato
          finanziario.
            6.  Con  decreti del Ministro del tesoro, d'intesa con il
          Ministro  dei  lavori  pubblici,  e'  aggiornato  l'importo
          massimo  concedibile  ai sensi della lettera c) del comma 2
          dell'articolo  2,  in  dipendenza  delle disponibilita' del
          fondo  speciale, nonche', quando occorra, sono stabilite le
          modalita'  di  carattere  generale  per la destinazione dei
          finanziamenti.
            7.   E'   attribuita,   Fino   al   25  per  cento  delle
          disponibilita',  priorita'  di  concessione  ai  mutui  per
          l'acquisto   di  alloggi  ultimati  successivamente  al  31
          dicembre 1985".