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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 14

Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1989)
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Testo in vigore dal: 20-2-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, ed in particolare l'art. 9;
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, di cui all'art. 3 del
  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
  162;
Udito il parere n. 37/86, in data 30 ottobre 1986, dell'Adunanza
generale del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1986;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  diploma  rilasciato  dalle  scuole  dirette a fini speciali
universitarie  costituisce  l'unico titolo abilitante per l'esercizio
della professione di assistente sociale.
  2. Per il pubblico impiego il predetto diploma e' titolo necessario
per  l'accesso  alle  posizioni  caratterizzate  dalle corrispondenti
mansioni,  secondo  le  definizioni dei profili professionali proprie
degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni.