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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. 835

Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1987, n. 19 (in G.U. 09/02/1987, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
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Testo in vigore dal: 11-12-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
per  le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria,
per  il settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  i  Ministri di grazia e giustizia e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Nei  confronti  delle  imprese  sottoposte  ad  amministrazione
straordinaria,  per  le  quali  il  termine  massimo di continuazione
dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge
30  gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile  1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade
nel  periodo  compreso  tra il 1 maggio 1986 e il 31 marzo 1987, puo'
essere   disposta   una   ulteriore   proroga   della   continuazione
dell'esercizio di impresa per non piu' di nove mesi, qualora siano in
via  di  definizione,  alla  data  di  scadenza  del  termine massimo
anzidetto,  soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una
adeguata   salvaguardia   dei   patrimoni  aziendali  e  dei  livelli
occupazionali.
  2.  La suddetta proroga non puo' superare la durata di sei mesi per
le   imprese  per  le  quali  il  termine  massimo  di  continuazione
dell'esercizio  scade  successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.