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LEGGE 30 ottobre 1986, n. 738

Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1992)
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Testo in vigore dal: 21-11-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.   Il   diploma  di  baccellierato  internazionale,  riconosciuto
dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, e'
riconosciuto  altresi'  nella  Repubblica  italiana  quale diploma di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  avente  valore legale ove
ricorrano le condizioni previste dalla presente legge.
  2.  Ai  fini  dell'iscrizione  alle universita' ed agli istituti di
istruzione  superiore,  il diploma di baccellierato internazionale e'
equipollente   ai   diplomi   finali  rilasciati  dagli  istituti  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di  durata  quinquennale.
Quando,  tra  gli  esami  superati  per  il suo conseguimento non sia
compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione e' subordinata
al  superamento  di una prova di conoscenza della lingua italiana, le
cui  modalita'  saranno  stabilite  caso  per  caso  dalle competenti
autorita' accademiche.