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LEGGE 11 ottobre 1986, n. 699

Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione.

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Testo in vigore dal: 12-11-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  istituisce  ed  aggiorna
annualmente,  su  segnalazione dei sovrintendenti regionali, l'elenco
degli  uffici dei provveditorati e delle sovrintendenze che alla data
del  1  gennaio  risultano  carenti di personale rispetto alla pianta
organica.  Qualora  si  verifichino  carenze  di  organico  a livello
provinciale  bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data
del  30  marzo  di  ogni  anno,  concorsi su base regionale, ai sensi
dell'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, in limite
tale  da non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione. Il
numero  dei  posti  da  mettere  a concorso, per le singole province,
sara' proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.
  Lo  svolgimento  dei  concorsi  e' comunque subordinato al rispetto
delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le
assunzioni nel pubblico impiego.
          NOTE

          Nota all'art. 1, primo comma:
            Il  D.P.R.  n.  1077/1970 concerne il riordinamento delle
          carriere  degli  impiegati civili dello Stato. Il testo del
          relativo art. 6 e' il seguente:
            "Art.  6.  (Concorsi  circoscrizionali).  - I concorsi di
          ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche
          limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede
          in  determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e
          altre  circoscrizioni  superiori  alla provincia, salva per
          tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi".