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LEGGE 11 ottobre 1986, n. 697

Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori.

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Testo in vigore dal: 11-11-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  I  diplomi  rilasciati  da  Scuole  superiori  per interpreti e
traduttori,  gestite  da  enti o privati, possono dispiegare i propri
effetti  giuridici  solo  nel  caso  in cui la denominazione di detti
diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti
a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento
didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
  2.  Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresi' dimostrare
le  disponibilita'  di  qualificato  personale docente e non docente,
nonche'  di  idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace
svolgimento  dei  corsi.  I  docenti delle materie di interpretazione
simultanea  e  consecutiva  devono  essere  altresi'  interpreti  con
comprovata esperienza professionale.
  3.  Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, gia' abilitate
per  legge  a  rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della
professione,  devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi
1  e  2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.