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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 662

Equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 2 delle legge 7 marzo 1985, n. 97.

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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-10-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  7  marzo  1985, n. 97, concernente il trattamento
normativo  del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali,
ed  in  particolare  l'art.  2  che  stabilisce  il  procedimento per
l'equiparazione  delle qualifiche del personale dei suddetti istituti
a  quelle  del  personale  del  Servizio sanitario nazionale, tenendo
conto  della  specificita'  delle  funzioni  esplicate dagli istituti
stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite;
  Vista  la  legge  23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento
degli istituti zooprofilattici sperimentali;
  Vista  la legge 11 marzo 1974, n. 101, recante modifiche alla legge
23 giugno 1970, n. 503;
  Vista  la legge 23 dicembre 1975, n. 745, concernente trasferimento
di  funzioni  statali  alle  regioni  e  norme  di  principio  per la
ristrutturazione   regionalizzata   degli   istituti  zooprofilattici
sperimentali;
  Visto  l'accordo  triennale  nazionale unico per tutte le categorie
del  personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, stipulato
il   5  dicembre  1980  tra  le  organizzazioni  sindacali  nazionali
maggiormente rappresentative e le regioni;
  Vista  la  legge  29  marzo  1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico
impiego);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
348, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi
per  il  trattamento  economico  del personale delle unita' sanitarie
locali;
  Preso atto che occorre provvedere alla suddetta equiparazione;
  Sentite  le  regioni  e  le  organizzazioni  sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
sanita' e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In  attuazione della legge 7 marzo 1985, n. 97, l'equiparazione
delle   qualifiche   del  personale  degli  istituti  zooprofilattici
sperimentali  a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale
e' disposta, tenuto conto della specificita' delle funzioni esplicate
dagli   istituti  stessi  e  salvaguardate  le  posizioni  giuridiche
acquisite nei termini di cui alla tabella allegata.
  2.   Al   personale   degli   istituti  predetti  si  applicano  le
disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348, con le decorrenze e modalita' ivi previste.