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LEGGE 6 giugno 1986, n. 251

Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 5-4-1991
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1.  Il  titolo  di  agrotecnico,  ai  fini  dell'esercizio  delle
attivita'  di  cui  all'articolo  11,  spetta  a  coloro  che abbiano
conseguito il diploma di maturita' di agrotecnico presso gli istituti
professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre
1969,  n.  754,  l'abilitazione all'esercizio della professione e che
siano iscritti nell'albo professionale.
  2. L'abilitazione all'esercizio della professione e' subordinata al
superamento  di  un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme
della  legge  8  dicembre  1956, n. 1378, e successive modificazioni;
possono  partecipare  all'esame  di  Stato  coloro  i  quali siano in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
    a)  abbiano  compiuto  un  periodo  di pratica biennale presso un
agrotecnico  o  un  perito  agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;
    b)  abbiano  compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro,
con  contratto  a  norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
    c)  abbiano  prestato,  per  almeno  tre  anni, attivita' tecnica
subordinata,  anche  al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
    d)  siano  in  possesso del diploma rilasciato da apposita scuola
diretta  a  fini  speciali  di durata biennale istituita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  3.   Il   conseguimento  dell'abilitazione  professionale,  se  non
accompagnato  dall'iscrizione  nell'albo, non da' diritto all'uso del
titolo professionale di cui al comma 1.
  4.  Le  modalita'  di iscrizione e di svolgimento del praticantato,
nonche'  la  tenuta  dei  relativi  registri  da  parte  dei  collegi
provinciali   degli  agrotecnici,  sono  disciplinate  con  direttive
emanate dal consiglio del collegio nazionale)).