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DECRETO-LEGGE 5 giugno 1986, n. 233

((Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria)).

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 agosto 1986, n. 430 (in G.U. 04/08/1986, n.179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/1991)
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Testo in vigore dal: 5-8-1986
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare  norme
sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie  e
di revisione, nonche' disposizioni transitorie sugli enti di gestione
fiduciaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 giugno 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
  1. Le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di  revisione,
di cui alla legge 23 novembre 1939,  n.  1966,  nei  confronti  delle
quali venga o sia stata pronunciata  successivamente  al  1°  gennaio
1985 la revoca dell'autorizzazione ((ai sensi dell'articolo  2  della
legge suindicata)) o venga dichiarato  lo  stato  di  insolvenza  con
sentenza  dell'autorita'  giudiziaria  competente,  sono   poste   in
liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai
sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, con decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, con il quale sono altresi' nominati il  commissario
o i commissari liquidatori. Con successivo  decreto  e'  nominato  il
comitato di sorveglianza. 
  2. Nell'esercizio della vigilanza sulle societa' di cui al comma 1,
il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  puo'
disporre  ispezioni  periodiche  o  straordinarie,  avvalendosi,  ove
occorra, dell'opera di esperti con onere  a  carico  delle  societa',
anche  al  fine  di  controllare  che  siano  rimosse  situazioni  di
irregolarita'.