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LEGGE 15 maggio 1986, n. 190

Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

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Testo in vigore dal: 3-6-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo  10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  10.  Sono  iscritti  di diritto nel ruolo tutti gli agenti o
rappresentanti di commercio e le societa' di rappresentanza che, alla
data  di  entrata  in vigore delle presenti norme, risultano iscritti
nei  ruoli,  transitorio  ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo
1968, n. 316.
  Hanno,  altresi',  diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda,
gli  agenti  e  rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti
delle  societa', comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 3,
comma  16,  del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in
legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 17 febbraio 1985, n. 17, in
possesso   dei  requisiti  previsti  per  la  iscrizione  nell'elenco
effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno
presentato  la  domanda di passaggio dall'elenco transitorio a quello
effettivo durante la vigenza della predetta legge.
  E'  prorogata  -  fino  alla  nomina  delle  commissioni  di cui ai
precedenti  articoli  4  e  8,  da  istituire entro e non oltre il 30
giugno  1986  -  l'attivita' delle commissioni provinciali e centrali
istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame
delle  domande  presentate  entro  il  5 giugno 1985, da esaminare ai
sensi  della  citata  legge, sia per l'esame delle domande presentate
successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985".
  2.  In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno
esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316.
          Note all'art. 1:
            -  La  legge n. 204/1985 reca: "Disciplina dell'attivita'
          di agente e rappresentante di commercio".
            -   La   legge   n.   316/1968  reca:  "Disciplina  della
          professione di agente e rappresentante di commercio".
            -  Il  testo  dell'art. 3, comma 16, del D.L. n. 853/1984
          (Disposizioni  in  materia di imposta sul valore aggiunto e
          di    imposta   sul   reddito   e   disposizioni   relative
          all'Amministrazione finanziaria) e' il seguente:
            "Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui
          al  quarto  comma  dell'art.  5  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  indicati
          nell'atto  pubblico o nella scrittura privata ivi previsti,
          venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro
          il  30 settembre 1985, una societa' in nome collettivo o in
          accomandita    semplice    con   contestuale   conferimento
          dell'azienda  da  parte  dell'imprenditore, il conferimento
          stesso  e'  soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e
          catastali  in  misura  fissa  e non e' considerato cessione
          agli  effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale
          sull'incremento   di   valore   degli   immobili   compresi
          nell'azienda  e'  ridotta  alla  meta'.  Il  riferimento al
          quarto  comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo
          vigente  anteriormente  alla  data di entrata in vigore del
          presente decreto".