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DECRETO-LEGGE 30 aprile 1986, n. 133

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/05/1986)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-5-1986
al: 1-7-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
l'operativita' degli enti locali, in attesa del  perfezionamento  del
disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione  economica,  delle  finanze  e  della
pubblica istruzione; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                              Bilancio 
 
  1. Per la predisposizione, la deliberazione  ed  il  controllo  dei
bilanci dei comuni e delle  province  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28  febbraio  1983,  n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. 
  2. Per l'anno 1986, il termine per la deliberazione dei bilanci  di
previsione dei comuni, delle province,  dei  loro  consorzi  e  delle
comunita' montane e' fissato  al  30  giugno  1986.  Di  conseguenza,
restano modificati gli altri termini per gli adempimenti  connessi  a
tale deliberazione. 
  3. All'articolo 1-quater, comma 4, del  decreto-legge  28  febbraio
1983, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite
dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e  del  bilancio  e  della
programmazione economica".