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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 44

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/1986)
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Testo in vigore dal: 2-3-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  786, concernente misure
straordinarie    per    la    promozione    e   lo   sviluppo   della
imprenditorialita'  giovanile nel Mezzogiorno, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    al comma 1, dopo le parole: "29 anni," sono inserite le seguenti:
"le  cui  quote  di  partecipazione  o  le  cui  azioni  spettino  in
maggioranza ai medesimi,";
    al  comma  1,  alla  lettera  c), e' aggiunto in fine il seguente
periodo:  "Per  il terzo anno il contributo e' concedibile sempreche'
dal   progetto  medesimo  detto  contributo  risulti  necessario  per
consentire l'equilibrio economico delle iniziative";
    al  comma  1,  alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti
parole:  "avvalendosi  dei  soggetti  pubblici  e privati indicati al
successivo comma 6";
    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    "1-bis.  Tra  le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma  1  sono  comprese  le  spese  di  progettazione,  di studio di
fattibilita' e di analisi di mercato.
    1-ter.  Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere
iscritte  nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577,  e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere
espressamente  ed  inderogabilmente le clausole, di cui al successivo
articolo  26  dello  stesso  decreto,  che devono essere osservate in
fatto.  E'  consentita  l'ammissione  a  soci  di elementi tecnici ed
amministrativi   anche   in   misura   superiore   a  quella  fissata
dall'articolo   23   dello   stesso   decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
    1-quater.  Nelle  societa'  di cui al precedente comma 1 e' nullo
ogni  atto  di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da
parte  di  soci di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che
non  abbiano  tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla
data di presentazione della domanda di agevolazione";
    e il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo
criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto  del  Ministro per gli
interventi  straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con  il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi  entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della legge di
conversione  del  presente  decreto. Tali criteri e modalita' tengono
conto:
      a)  dell'opportunita'  di  privilegiare, in termini di maggiori
contributi  in  conto  capitale,  i  progetti  che, oltre ad avere le
caratteristiche  di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo
sfruttamento  di  beni  e  di  infrastrutture  gia'  esistenti  e  la
valorizzazione  delle  risorse  locali  e siano corredati da studi di
fattibilita'   che   comprovino   le   prospettive   di   mercato   e
l'economicita' di gestione;
      b)  della  residenza  nel  Mezzogiorno  alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore,
della  maggioranza  dei giovani partecipanti alle cooperative od alle
societa';
      c)  della  necessita'  di  privilegiare  le  cooperative  nella
determinazione del contributo per le spese di gestione;
      d)  della  necessita'  di  evitare il cumulo delle agevolazioni
finanziarie  del  presente  decreto con altre agevolazioni regionali,
nazionali e comunitarie;
      e)   dell'obbligo  a  carico  del  soggetto  agevolato  di  non
distogliere  dall'uso  previsto,  per  un congruo periodo di tempo, i
beni strumentali agevolati;
      f)  della  necessita' di prevedere procedure tali da assicurare
la massima celerita' nell'erogazione dei contributi;
      g)  dell'opportunita'  di  privilegiare  le  iniziative ubicate
nelle  zone  a  piu'  alto  livello di disoccupazione e, a parita' di
condizioni   economiche  e  produttive,  le  iniziative  promosse  da
cooperative e societa' a prevalente composizione femminile";
      al  comma  3,  dopo  la  parola:  "agricole"  sono  inserite le
seguenti: ", alla produzione di beni sostitutivi di importazioni,";
      al  comma  4,  dopo  la  parola:  "prioritari" sono inserite le
seguenti:    "con    particolare   riguardo   allo   sviluppo   della
cooperazione";
      al comma 5, sono aggiunte, infine, le parole: ", nonche' da tre
rappresentanti   delle   associazioni   del   movimento   cooperativo
maggiormente rappresentative a livello nazionale";
      al  comma  6, dopo le parole: "il presidente del comitato" sono
inserite le seguenti: ", previa deliberazione del comitato stesso,";
      il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
      "7.  Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali,
entro  tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  articola  a  livello territoriale le attivita' di
coordinamento  e  di  sostegno  delle  iniziative,  anche utilizzando
personale  e strutture degli organismi dell'intervento straordinario,
al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni
e  della  loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento
della regolarita' e completezza delle domande stesse e della relativa
documentazione.
      7-bis.  Le  regioni  meridionali  possono  costituire  comitati
regionali   di   promozione  e  di  sviluppo  dell'imprenditorialita'
giovanile   composti  da  rappresentanti  della  cooperazione,  degli
imprenditori  e  dei  lavoratori  e  ne  assicurano  il funzionamento
attraverso    apposite    segreterie    tecniche   anche   decentrate
territorialmente";
      al  comma  9, le parole: "puo' esprimere" sono sostituite dalla
seguente: "esprime";
      dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
      "10-bis.   Ferme   restando  le  disposizioni  della  legge  13
settembre  1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie
per  la  realizzazione  dei  progetti  ammessi  alle  agevolazioni si
intendono   rilasciate   ove  entro  novanta  giorni  dalla  regolare
richiesta   l'autorita'   che   doveva   provvedervi   non  le  abbia
esplicitamente rifiutate.
      10-ter.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1  del decreto del
Ministro  dei  trasporti  18  gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  29  del  5  febbraio  1986, relativo al rilascio delle
autorizzazioni  speciali  per  il  trasporto in conto terzi, anche ai
fini  dei  benefici previsti dal presente decreto, e' prorogato al 31
marzo 1987";
      il comma 12 e' sostituito dal seguente:
      "12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per
gli   interventi   straordinari  nel  Mezzogiorno  effettua  appositi
confronti  di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del
presente  decreto  con  le organizzazioni delle categorie interessate
maggiormente  rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla
Commissione  parlamentare  per  l'esercizio  dei  poteri di controllo
sulla  programmazione  e  l'attuazione  degli  interventi  ordinari e
straordinari nel Mezzogiorno";
      dopo il comma 14, e' inserito il seguente:
      "14-bis.  Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo
concernente  "Disciplina  organica  dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno"  l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto e
incrementata  di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per
il  1987  e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si
provvede  nell'ambito  degli stanziamenti autorizzati con il predetto
provvedimento    legislativo    concernente:   "Disciplina   organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"".
      All'articolo 2:
        il comma 2 e' soppresso.
          AVVERTENZA:

            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 10 marzo 1986.