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LEGGE 8 agosto 1985, n. 443

Legge-quadro per l'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
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Testo in vigore dal: 8-9-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Potesta' delle regioni

  In  conformita'  all'articolo 117, primo comma, della Costituzione,
le  regioni  emanano  norme  legislative  in  materia  di artigianato
nell'ambito  dei  principi di cui alla presente legge, fatte salve le
specifiche  competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e delle
province autonome.
  Ai  sensi  ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli
indirizzi   della   programmazione  nazionale,  spetta  alle  regioni
l'adozione  di  provvedimenti  diretti  alla  tutela ed allo sviluppo
dell'artigianato  ed  alla  valorizzazione delle produzioni artigiane
nelle   loro   diverse   espressioni   territoriali,   artistiche   e
tradizionali,   con  particolare  riferimento  alle  agevolazioni  di
accesso  al  credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata,
alla  formazione  professionale,  all'associazionismo economico, alla
realizzazione   di  insediamenti  artigiani,  alle  agevolazioni  per
l'esportazione.
  Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza
delegandole, normalmente, agli enti locali.