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LEGGE 7 marzo 1985, n. 75

Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal: 30-3-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  titolo  di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici
che  abbiano  conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti
scolastici.
  L'esercizio  della  libera  professione  e' riservato agli iscritti
nell'albo professionale.