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LEGGE 21 dicembre 1984, n. 890

Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal: 13-1-1985
al: 18-3-2005
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                Deposito della domanda internazionale

  Le  persone  fisiche  o giuridiche italiane e quelle che abbiano il
domicilio   o  la  sede  in  Italia  possono  depositare  le  domande
internazionali  per  la  protezione delle invenzioni presso l'Ufficio
centrale  brevetti,  il quale agisce in qualita' di ufficio ricevente
ai  sensi dell'articolo 10 del trattato di cooperazione in materia di
brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.
  La  domanda  puo'  essere  presentata direttamente presso l'Ufficio
centrale brevetti ovvero inviata tramite il servizio postale in plico
raccomandato  con  avviso  di  ricevimento; la data di deposito della
domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del trattato.
  La  domanda  internazionale  puo'  essere  depositata  anche presso
l'Ufficio  europeo  dei  brevetti,  nella  sua  qualita'  di  ufficio
ricevente,  ai sensi dell'articolo 151 della convenzione sul brevetto
europeo,  ratificata  con  legge 26 maggio 1978, n. 260, osservate le
disposizioni  dell'articolo  27-ter del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127.