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LEGGE 29 ottobre 1984, n. 720

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2021)
Testo in vigore dal: 9-3-1986
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Fatti salvi gli  effetti  prodotti,  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati,  nonche'  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla   base   dei
decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24  maggio
1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984,
gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti
e degli organismi  pubblici  di  cui  alla  tabella  A  annessa  alla
presente legge, effettuano, nella qualita' di  organi  di  esecuzione
degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e  di
pagamento a valere  sulle  contabilita'  speciali  aperte  presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie  dei
predetti enti ed  organismi,  costituite  da  introiti  tributari  ed
extratributari,  per  vendita  di  beni  e   servizi,   per   canoni,
sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore
privato, devono essere versate in  contabilita'  speciale  fruttifera
presso le sezioni di tesoreria  provinciale  dello  Stato.  Le  altre
entrate, comprese quelle provenienti da  mutui,  devono  affluire  in
contabilita'  speciale  infruttifera,  nella  quale  devono  altresi'
essere versate direttamente le assegnazioni, i  contributi  e  quanto
altro  proveniente  dal  bilancio  dello  Stato.  Le  operazioni   di
pagamento sono addebitate in primo luogo alla  contabilita'  speciale
fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi. (2) (3) ((5)) 
  Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso d'interesse
per le contabilita' speciali fruttifere e sono altresi'  disciplinati
le condizioni, i criteri e le  modalita'  per  l'effettuazione  delle
operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e  di  credito
tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di
cui al precedente primo comma e le sezioni di  tesoreria  provinciale
dello Stato, con riferimento anche alle disponibilita' in numerario o
in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito  alla
fine del mese antecedente alla data di  emanazione  dei  decreti  del
Ministro del tesoro di cui al presente comma. 
  Il tasso di interesse  per  le  somme  versate  nelle  contabilita'
speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo  deve
essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il
valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali
di risparmio e quello previsto per i  buoni  ordinari  del  Tesoro  a
scadenza trimestrale. 
  Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo  comma,
stabilisce le condizioni, i criteri  e  le  modalita'  di  attuazione
delle discipline previste dalla presente legge  deve  garantire  agli
enti ed organismi interessati la piena ed  immediata  disponibilita',
in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in  tesoreria
nelle contabilita' speciali fruttifere e infruttifere. 
  All'onere derivante dalla corresponsione degli  interessi  previsti
dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi  per
ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante  corrispondente
riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai   fini   del   bilancio
pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  per   l'anno   finanziario   1984,   all'uopo
parzialmente utilizzando  l'accantonamento  "proroga  fiscalizzazione
dei contributi di malattia". 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Fino alla data di emanazione dei decreti del  Ministro  del  tesoro
previsti dal precedente secondo comma, agli enti  ed  agli  organismi
pubblici di cui  alla  tabella  A  annessa  alla  presente  legge  si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 40  della  legge  30
marzo 1981,  n.  119,  modificato  dall'articolo  21,  comma  4,  del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  11  novembre  1983,  n.  638,   nonche'
dall'articolo 35, quattordicesimo  comma,  della  legge  27  dicembre
1983,  n.  730,  come  ulteriormente  modificate  e   integrate   dal
successivo articolo 3 della presente legge. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto 22  novembre  1985  (in  G.U.  03/12/1985,  n.  284)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La data di  entrata  in  vigore
del sistema di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.
720, e' fissata al 1° gennaio 1986". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Decreto 27  dicembre  1985  (in  G.U.  30/12/1985,  n.  305)  ha
disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La data di  entrata  in
vigore del sistema di tesoreria unica di cui alla  legge  29  ottobre
1984, n. 720, fissata al 1° gennaio 1986 con decreto ministeriale  22
novembre 1985, citato nelle premesse, e' spostata al 1° marzo 1986". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Decreto 19 febbraio 1986 (in G.U. 22/02/1986, n. 44) ha disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che "La data di entrata in vigore del
sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
fissata al 1° marzo 1986 con decreto ministeriale 27  dicembre  1985,
citato nelle premesse, e' spostata al 1° giugno 1986".