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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. 1267

Costituzione delle cattedre e degli incarichi di insegnamento nella scuola media statale per ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1984)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-8-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1964, n.
1617, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 27 febbraio 1965; 
  Visto il decreto-legge 19 giugno  1970,  n.  366,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571; 
  Visto l'art. 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074; 
  Visto l'articolo unico della legge 11 maggio 1976, n. 360; 
  Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348; 
  Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 che fissa  gli  orari
settimanali delle lezioni per le scuole  medie  statali  per  ciechi,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  n.  50
del 20 febbraio 1979; 
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  6  settembre  1979,  n.  434,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566; 
 Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 1983; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con il Ministro del tesoro; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  E' approvata la tabella allegata al presente  decreto  nella  quale
sono, per la scuola media statale per ciechi: 
    a) indicate le materie e  gruppi  di  materie  che  costituiscono
cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento; 
    b) stabilite le  condizioni  per  l'istituzione  delle  cattedre,
nonche' precisati gli obblighi d'insegnamento. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                             CRAXI - FALCUCCI - GORIA 
 
    

Visto, il Guardasigilli:MARTINAZZOLI
  Registrato  alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1984
  Atti    di    Governo, registro n. 50, foglio n. 30